Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 marzo 2017, n. 12752

Per la custodia cautelare il regime della retrodatazione non è applicabile se un’ ordinanza è stata pronunciata nel corso delle indagini preliminari e una seconda in fase post dibattimentale in giudizio abbreviato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 16 marzo 2017, n. 12752

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Mauriz – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 11/10/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) di fiducia che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di CATANZARO aveva rigettato la richiesta di riesame proposta contro la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip per reati di estorsione aggravata (capo 22/A) e di violazione della disciplina delle armi (capo 7), entrambi aggravati L. n. 203 del 1991, ex articolo 7, dopo la pronuncia di sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato.

2. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione.

2.1 In particolare, il ricorrente ha censurato l’affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento secondo la quale l’accertamento del vincolo di connessione qualificata tra il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., e i reati fine oggetto della misura cautelare in questione non era necessario dato che l’istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare poteva operare solo nella fase delle indagini preliminari e non in quelle successive; in realta’, ha proseguito il ricorrente, i reati fine di estorsione e di violazione della disciplina delle armi erano sicuramente connessi teleologicamente, in quanto appunto reati fine, con il reato associativo di cui all’articolo 416 bis c.p..

2.2 Con una seconda prospettazione, il ricorrente ha dedotto che le disposizioni di cui all’articolo 294 c.p.p., comma 3, erano applicabili in realta’ anche in una fase diversa rispetto a quella delle indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato e va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. A maggior dettaglio di quanto sopra accennato, si aggiungera’ ora che e’ stato accertato in fatto che ad una prima ordinanza emessa il 19 novembre 2014 per il solo reato di cui all’articolo 416 c.p., ha fatto seguito una sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato pronunciata il 6 aprile 2016 sia per il reato di associazione mafiosa che aveva determinato l’emissione della misura cautelare suddetta che per un reato di estorsione (e reati relativi alla violazione della disciplina delle armi); in riferimento alla sola seconda ipotesi di reato, quella appunto di estorsione, e’ stata emessa, il 13 settembre 2016, una seconda misura della custodia in carcere ed e’ in riferimento a questa seconda che il ricorrente ha chiesto l’applicazione del meccanismo della retrodatazione al momento della emissione della prima ordinanza, trattandosi di fatti connessi con il reato di associazione mafiosa ex articolo 416 bis c.p., oggetto della prima misura e gia’ noti alla Autorita’ inquirente tanto e’ vero che l’originaria richiesta del Pubblico ministero di ricomprendere anche l’estorsione nel primo provvedimento di cattura era stata rigettata dal Gip per insufficienza indiziaria.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame senza prendere posizione sul punto, espressamente sollecitato dal ricorrente, del riconoscimento del nesso di connessione tra il reato di cui all’articolo 416 bis, oggetto della prima misura e quello di estorsione oggetto della seconda misura affermando che comunque e in ogni caso l’istanza difensiva non poteva trovare accoglimento in quanto proposta dopo la chiusura delle indagini preliminari, il tutto in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di legittimita’ espresso nelle sentenze di Cass. Sez. 3 del 16/1/2015 n. 8984 e Cass. Sez. 1 del 27/11/2009, n. 50000, Carcione. Rv 245976 (ed altre precedenti di identico tenore precettivo) secondo le quali quando sono emesse piu’ ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall’articolo 297 c.p.p., comma 3, non trova applicazione se la richiesta e’ presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari.

3. Il ricorrente ha contestato le conclusioni cui era giunto il Tribunale di CATANZARO e ha richiamato un contrario orientamento di legittimita’ a mente del quale l’istanza di retrodatazione ex articolo 297 c.p.p., comma 3, poteva essere proposta anche oltre il momento di cessazione delle indagini preliminari e quindi anche in dibattimento, segnalando un contrasto di giurisprudenza da risolvere nel senso prospettato dal ricorrente.

4. In realta’, l’esame delle motivazioni delle decisioni che enuncerebbero il principio di diritto cui si e’ richiamato il ricorrente dimostra che la situazione processuale che aveva costituito l’occasione per dette pronunce e’ sostanzialmente diversa rispetto a quella oggetto dell’odierno esame e che, quindi, un vero e proprio contrasto di giurisprudenza non si e’ realmente mai determinato.

4.1 Cosi’, la sentenza Cass. Sez. 2 del 11/2/2014 n. 20962, Di Marino, Rv 259688 e quella Cass. Sez. 6 del 25/9/2013 n. 43235, Silanos, Rv 257459, entrambe massimate nel senso che la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare in relazione alla pluralita’ di ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi deve essere applicata anche se la richiesta e’ presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari e anche a conclusione del giudizio di cognizione, si riferiscono in realta’ ad una pluralita’ di ordinanze cautelari tutte emesse nel corso delle indagini preliminari, riconoscendo solo la mera possibilita’ di richiedere, “ora per allora”, appunto in fase dibattimentale, l’applicazione della retrodatazione anche in fase dibattimentale e successiva alla chiusura delle indagini preliminari; le stesse, per contro, non hanno mai sostenuto che lo stesso principio vale in riferimento alla ben diversa situazione processuale come quella, oggi all’esame della Corte, in cui le due diverse ordinanze sono state pronunciate in fasi processuali distinte e successive, la prima nel corso delle indagini preliminari, la seconda in fase dibattimentale ed anzi addirittura dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.

5. Il Tribunale, quindi, del tutto correttamente e in applicazione dei principi di diritto enunciati nella stessa motivazione dell’ordinanza impugnata, ha negato l’applicabilita’ del regime della retrodatazione di cui all’articolo 297 c.p.p., comma 3, non solo e non tanto perche’ l’istanza e’ stata proposta dopo la chiusura delle indagini preliminari e dopo una sentenza di condanna quanto piuttosto perche’ il meccanismo di retrodatazione non poteva comunque operare in presenza di una ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari e di una seconda pronunciata in fase post dibattimentale di giudizio abbreviato; altrettanto correttamente, quindi, il Tribunale si e’ astenuto dall’esaminare se tra il reato di cui all’articolo 416 bis oggetto della prima ordinanza e quello di estorsione oggetto della seconda esistesse o meno un vincolo di connessione, dato che, in ogni caso, il tema era superato dalla inammissibilita’ della istanza.

6. Rimangono intatte, quindi, nel loro pieno vigore argomentativo le considerazioni svolte nelle decisioni di legittimita’ richiamate nel testo della ordinanza impugnata che escludono l’applicabilita’ della retrodatazione sulla base della duplice considerazione che, per un verso, manca una specifica disposizione che ne autorizzi l’operativita’ anche in fase dibattimentale e, per l’altro, che l’articolo 303 c.p.p., stabilisce i termini massimi di durata della custodia cautelare per ogni singola fase del giudizio, con la conseguenza che, in fase dibattimentale, la retrodatazione non potrebbe mai collocarsi ad una data anteriore a quella dalla quale viene fatto decorrere il termine di fase e cioe’, nel caso in esame, dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o comunque dalla sopravvenuta esecuzione della custodia ex articolo 303 c.p.p., comma 1, lettera c; alle considerazioni ora svolte si aggiunge poi la pratica impossibilita’, nel caso si dovesse ritenere ammissibile l’istanza di retrodatazione nei termini sollecitati dal ricorrente, di individuare il termine massimo di durata della custodia cautelare in riferimento alla seconda ordinanza, dato che si porrebbe una ipotetica alternativa, praticamente non risolvibile, tra il termine di un anno proprio delle indagini preliminari ex articolo 303, comma 1, lettera a, n. 3, ormai non piu’ operativo a causa della chiusura delle stesse, e i successivi, diversi termini previsti dall’articolo 303 c.p.p., in particolare quello di un anno e sei mesi di cui al citato articolo 303 c.p.p., comma 1, lettera c, n. 3.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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