Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 15 marzo 2017, n. 12400

Per il reato di violazione degli obblighi di assistenza, in caso di mancato versamento di alcune “rate” dell’assegno, è necessario verificare che al bambino, anche secondo uno standard di vita elevato, siano mancati i mezzi di sussistenza.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 15 marzo 2017, n. 12400

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/11/2015 della Corte d’appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TAMPIERI Luca, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udito il difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato, depositando a verbale conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale del capoluogo toscano, Sezione distaccata di Pontassieve, ha revocato la statuizione con la quale la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al pagamento della provvisionale ed ha confermato nel resto la condanna inflitta a (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 570 c.p., per avere omesso di versare l’assegno mensile di 6000 Euro stabilito dal Tribunale di Firenze a vantaggio della coniuge separata e del figlio minore.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli articoli 159, 178 e 179 c.p.p., per avere la Corte d’appello erroneamente respinto l’eccezione di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi – inclusa a sentenza di primo grado – per nullita’ dei decreti di irreperibilita’ del 9 novembre 2010 (emesso ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) e del 7 giugno 2011 (emesso ai fini della notifica della citazione in giudizio), non essendo stato l’imputato ricercato nel luogo di nascita dell’imputato risultante dagli atti del procedimento, segnatamente Shanghai.

2.2. Violazione di legge processuale in relazione all’articolo 169 c.p.p., comma 4, articoli 178 e 179 c.p.p., per avere il Collegio di merito erroneamente respinto l’eccezione di nullita’ dell’avviso di conclusione delle indagini e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi – inclusa a sentenza di primo grado – per nullita’ dei decreti di irreperibilita’ del 9 novembre 2010 (emesso ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) e del 7 giugno 2011 (emesso ai fini della notifica della citazione in giudizio), non essendo stato l’imputato ricercato nel luogo di svolgimento dell’attivita’ lavorativa a norma del citato articolo 169, comma 4, risultando dagli atti del procedimento – segnatamente dalla denuncia presentata il 19 ottobre 2009 dalla parte civile, documento di cui la difesa aveva sollecitato alla Corte d’appello l’acquisizione – che il ricorrente ricopriva lo “stabile incarico di direttore artistico del (OMISSIS)”.

2.3. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 570 c.p., per avere la Corte confermato la condanna per il reato in contestazione senza verificare, come invece sollecitato nell’appello presentato dal difensore di fiducia – ulteriore rispetto a quello gia’ presentato dal difensore d’ufficio -, se dall’autoriduzione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile sia in concreto derivata una privazione dei mezzi di sussistenza per la persona offesa, elemento costitutivo e dunque imprescindibile del reato. In particolare, il ricorrente pone in luce che (OMISSIS) ha regolarmente versato l’assegno di mantenimento ammontante a 6000 Euro mensili dal gennaio 2007 al giugno 2009, per un ammontare complessivo di 180 mila Euro; che egli ha omesso il versamento dell’assegno per quattro mensilita’ da luglio a ottobre 2009 e che successivamente ha versato 3000 Euro mensili, cercando di integrare – ove possibile – la differenza. Rimarca pertanto il ricorrente che, nella specie, non ricorrono le condizioni per poter ritenere che il minore si sia mai trovato in uno stato di bisogno, avendo l’imputato omesso di versare l’assegno per un arco temporale breve, a fronte di un rilevante capitale versato in precedenza, e comunque garantito al congiunto, pur autoriducendosi l’ammontare nel prosieguo, in misura comunque sufficiente a fare fronte ai suoi bisogni.

2.4. Vizio di motivazione per avere il Giudice del gravame confermato la condanna per il reato in contestazione senza spiegare se ed in che termini l’inadempimento all’obbligo fissato dal giudice civile abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.

2.5. Mancata assunzione di prova decisiva, per avere la Corte omesso di rinnovare l’istruttoria dibattimentale mediante l’escussione, quali testimoni, di (OMISSIS) e (OMISSIS), amici dell’imputato, in merito all’incapacita’ economica dell’imputato all’epoca dei fatti, a giustificazione del parziale inadempimento dell’obbligo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione ai motivi di merito ed alla mancata assunzione di prove decisive, di tal che la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

2. Sono inammissibili i primi due motivi in rito, con i quali il ricorrente ha eccepito la nullita’ di tutti gli atti successivi all’avviso di conclusione delle indagini e delle sentenze di primo e di secondo grado, per nullita’ dei decreti di irreperibilita’ del 9 novembre 2010 e del 7 giugno 2011, non essendo stato l’imputato ricercato nel luogo di nascita e nel luogo di svolgimento dell’attivita’ lavorativa, risultanti dagli atti del procedimento.

2.1. Per un verso, le censure riproducono pedissequamente le eccezioni gia’ dedotte in appello e non si confrontano con la risposta data dalla Corte territoriale nelle pagine 5 e 6 della sentenza, omettendo – dunque – di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

2.2. Per altro verso, sono comunque palesemente destituite di fondamento, la’ dove – come ineccepibilmente rilevato dalla Corte territoriale – dagli atti processuali non emergeva il luogo esatto di nascita ne’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa ove poter disporre le ricerche. In particolare, va rilevato che (OMISSIS) e’ una citta’ di oltre ventiquattro milioni di abitanti e che, contrariamente a quanto dedotto dall’imputato, la persona offesa – costituita parte civile sentita in dibattimento – ha dichiarato che l’ex marito lavorava “sempre in giro, perche’ non c’e’ un posto fisso pero’ lo so lavora quattro mesi a (OMISSIS) e poi quattro mesi a (OMISSIS) epoca e poi, poi e’ sempre in giro” (v. trascrizione audizione dibattimentale del 19 novembre 2012).

Costituisce invero principio di diritto acquisito che l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’articolo 159, comma 1, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilita’ e’ condizionato all’oggettiva praticabilita’ degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell’attivita’ lavorativa dell’imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304).

3. Colgono invece nel segno il terzo ed il quarto motivo con i quali il ricorrente ha contestato i presupposti del reato di cui all’articolo 570 c.p., a lui ascritto.

3.1. In via preliminare, mette conto di precisare che, a discapito della contestazione che descrive un intervallo temporale piu’ ampio (“dal gennaio 2007 al 19 ottobre 2009”), secondo la ricostruzione in fatto compiuta dai Giudici della cognizione di primo e di secondo grado (v. pagine 2 e seguenti della sentenza in verifica), (OMISSIS) ometteva di versare l’assegno mensile soltanto nel periodo dal luglio all’ottobre 2009, dunque per sole quattro mensilita’. Risulta pertanto del tutto irrilevante che, nel periodo successivo all’ottobre 2009, l’imputato si sia autoridotto l’assegno, trattandosi di vicenda esterna alla contestazione “chiusa”.

In particolare, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa al dibattimento, l’imputato provvedeva a versare l’assegno fissato dal Tribunale di Firenze a suo carico di 6000 Euro mensili – di cui 4000 per il mantenimento del figlio e 2000 per il mantenimento della coniuge separata -, dal gennaio 2007 sino al luglio 2009, per l’ammontare complessivo di 180 mila Euro, ed ometteva di versare 24 mila Euro.

3.2. Ricostruiti i termini storico-fattuali della vicenda sottoposta al vaglio della Corte, occorre rilevare che l’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, sanziona la condotta di colui il quale faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta’ minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, mentre in caso di mancata corresponsione dell’assegno destinato al mantenimento del coniuge, il giudice penale deve accertare se – per effetto di tale condotta – siano venuti a mancare in concreto i mezzi di sussistenza al beneficiario (ex plurimis Sez. 6, n. 49501 del 12/11/2009, L., Rv. 245653), in caso di inadempimento all’obbligo nei confronti del figlio minore, opera una presunzione semplice che quest’ultimo sia incapace di produrre reddito proprio. In quanto presunzione semplice, essa e’ suscettibile di essere superata – ad esempio – allorquando il minore disponga di redditi patrimoniali sempre che non si tratti di retribuzione per attivita’ lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno (Sez. 6, n. 26725 del 26/03/2003, P.G. in proc. D’Onofrio, Rv. 225875).

Sempre in linea di principio deve essere rimarcato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, – diversa dalla piu’ ampia nozione civilistica di “mantenimento” – debbono ritenersi compresi non piu’ solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacita’ economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). (Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008 – dep. 2009, L., Rv. 242855; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253908).

3.3. Orbene, di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto conto il Collegio fiorentino, la’ dove ha completamente omesso di verificare se l’omesso versamento di quattro mensilita’ dell’assegno stabilito dal giudice civile abbia comportato in capo alla coniuge separata ed al figlio minore uno stato di bisogno, nel senso appena delineato.

Tale accertamento – imprescindibile con riguardo al mancato versamento dell’assegno alla ex moglie per le ragioni teste’ delineate – risultava comunque necessario anche con riguardo all’inadempimento verso il figlio minore, a fronte dello specifico motivo d’appello teso a superare la presunzione semplice applicata dal primo giudice, fondato sul non peregrino rilievo difensivo che dall’omesso versamento della somma di 24 mila Euro, a fronte della regolare corresponsione dell’assegno nelle trenta mensilita’ precedenti per un ammontare complessivo di ben 180 mila Euro – obbiettivamente suscettibile di capitalizzazione o accantonamento -, non potesse essere derivata una situazione di bisogno in capo al discendente.

Giova invero ribadire come possa parlarsi di stato di bisogno solo allorquando il soggetto obbligato faccia mancare i “mezzi di sussistenza”, che includono – secondo quanto teste’ chiarito – quanto necessario per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacita’ economiche e regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Con tali parametri il Collegio del gravame avrebbe dovuto, dunque, confrontarsi e valutare se dalla condotta inadempiente dell’imputato fosse derivata quella situazione integrante la materialita’ del reato in incolpazione. La Corte ha invece ritenuto provato lo stato di bisogno del minore con motivazione manifestamente incongrua e – nella sostanza – apodittica, la’ dove si e’ limitata a dare atto dell’assenza in capo alla ex coniuge di redditi propri – riferita dalla medesima -, senza verificare se, nonostante quanto da ella gia’ incamerato e possibilmente accantonato, visto il rilevantissimo ammontare – ben superiore a quanto necessario per fare fronte alla sopravvivenza vitale ed alle altre complementari esigenze della vita quotidiana di una persona, anche secondo uno standard di vita elevato -, al bambino fossero effettivamente venuti a mancare i mezzi di sussistenza.

3.4. Nel giudizio di rinvio, il Collegio di merito, in applicazione dei principi di diritto sopra delineati, dovra’ dunque verificare se, dall’inadempimento agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore della ex coniuge e del figlio minore, sia derivata, in concreto, in capo ai beneficiari la mancanza di mezzi di sussistenza, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimita’.

4. E’ fondato anche l’ultimo motivo col quale il ricorrente si duole della mancata assunzione della testimonianza di (OMISSIS) e (OMISSIS).

4.1. Secondo i consolidati principi espressi da questo Giudice di legittimita’, il reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, e’ scriminato dall’esimente dello stato di necessita’ allorquando l’imputati dimostri di essersi trovato in una situazione di incapacita’ economica assoluta di far fronte all’obbligazione, cioe’ in una situazione di radicale mancanza di mezzi finanziari, si’ da escludere qualunque – ed incolpevole ogni margine di scelta per l’agente (Sez. 6, n. 11696 del 03/03/2011, Rv. 249655; Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).

4.2. Orbene, nell’atto d’appello (in calce a pagina 10), il ricorrente aveva formulato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, affinche’ fossero sentiti i testimoni sopra indicati in merito ad una circostanza, l’incapacita’ economica dell’imputato all’epoca dei fatti, in ipotesi rilevante ai fini del decidere e sulla quale la Corte distrettuale avrebbe pertanto dovuto motivare, non potendo evincersi dall’apparato complessivo del provvedimento una motivazione neanche implicita al riguardo.

4.3. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello dovra’ dunque prendere in considerazione l’indicata richiesta ex articolo 603 c.p.p., e verificare la sussistenza o meno dei presupposti per dare corso all’assunzione delle prove richieste.

5. Alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS) in questo grado provvedera’, se del caso, la Corte d’appello di Firenze all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per nuovo giudizio. Rimette alla Corte d’appello di Firenze la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS) in questo grado.

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