Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 13 febbraio 2017, n. 6664

Ai fini dell’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 13 febbraio 2017, n. 6664

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Sentito il Dif. Avv. (OMISSIS) in sostituzione Avv. (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di MILANO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere a carico dell’imputata per i fatti precedenti al 21 agosto 2008 perche’ estinti per prescrizione e ha confermato, per il resto, la sentenza di condanna impugnata.

1.1 La (OMISSIS) e’ imputata del reato di cui agli articoli 40 e348 c.p., perche’, quale Consigliere Delegato responsabile del rispetto della normativa relativa alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la Casa di Riposo per anziani (OMISSIS), aveva permesso che (OMISSIS) esercitasse abusivamente la professione di Infermiera professionale ed e’ stata condannata alla pena di 250,00 Euro di multa.

2. Il Difensore ha dedotto due motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo, riferito a inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale, il ricorrente ha segnalato che gli indici individuati dalla Corte di Milano per affermare lo svolgimento da parte della (OMISSIS) di attivita’ infermieristica non erano in realta’ tali, tanto piu’ che quest’ultima operava in un ambito di adeguata sorveglianza e possibile immediato intervento del personale propriamente medico.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte milanese non avesse provveduto sulla istanza presentata in udienza di applicazione della causa di non punibilita’ per particolate tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., istanza che non era stato possibile avanzare in sede di motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Il primo motivo di ricorso contesta, come si e’ visto, che le attivita’ materialmente svolte dalla (OMISSIS) potessero essere considerate come tipiche della professione infermieristica ma non sembra davvero dubbio che la somministrazione di farmaci, la misurazione dei parametri vitali e l’effettuazione di iniezioni intramuscolo costituiscano in effetti atti tipici e caratterizzanti la professione di infermiere; in questa prospettiva argomentativa, poi, non sfuggira’ che la Corte ha specificamente sottolineato la circostanza che la (OMISSIS) era stata trovata dai NAS nell’esercizio effettivo e materiale di dette attivita’ e, dall’altro, che le decisioni di legittimita’ riportate nel ricorso negano la sussistenza del reato, pur in presenza di attivita’ tipiche della professione di infermiere, per assenza del requisito della continuita’ e professionalita’.

2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato.

2.1 Dato atto al ricorrente che in effetti la richiesta di applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis c.p., e’ stata tempestivamente avanzata in sede di conclusione della udienza di appello, resta la considerazione che gia’ in questa specifica sede di legittimita’ e’ possibile negare la sussistenza della causa predetta (come affermato da Cass., Sez. 3 del 22/4/2015 n. 21474, Fantoni, Rv. 263693) con conseguente inutilita’ dell’annullamento con rinvio sostanzialmente sollecitato dal ricorrente (in tal senso, su questo secondo aspetto, si veda Cass. Sez. 2 del 16/12/2014 n. 10173, Bianchetti, Rv 263157 a mente della quale e’ inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio).

2.2 Va ricordato infatti che la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., trova applicazione, unitamente ad altre condizioni, quando il comportamento risulti non abituale, e la abitualita’ ricorre, come risulta dal terzo comma, ultima arte della norma in esame, “nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

2.3 Il reato di cui all’articolo 348 c.p., come si e’ accennato piu’ sopra, richiede, per la realizzazione dell’elemento materiale, una condotta che si dipani con i necessari caratteri della ripetitivita’, della continuita’ e professionalita’ (Cass. Sez. 6, 24/10/2005- dep. 2006, n. 7564, Palma Proietti, Rv 233682) o anche solo della eventuale abitualita’ (Cass. Sez. 6 del 8/1/2014 n. 15894, Erario, Rv. 260153) ma che si caratterizzi comunque per quella non singolarita’ e per quella pluralita’ di atti tipici che, rientrando sicuramente nel campo semantico e definitorio descritto nell’articolo 131 bis, terzo comma, ultima parte del codice penale, lo rendono di per se’ incompatibile, nella sua stessa struttura oggettiva, con la causa di non punibilita’ di cui si e’ detto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

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