Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 dicembre 2016, n. 52596

L’appello cautelare non può essere considerato tardivo se il difensore dell’imputato ha avuto solo la notizia dell’arresto ma non gli è stato inviato l’avviso di deposito con le motivazioni sul titolo di custodia

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 12 dicembre 2016, n. 52596

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 22/07/2016 del Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pinelli Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile, perche’ tardivo, l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del 7 giugno 2016, che disponeva l’aggravamento della misura cautelare in atto, applicandogli la custodia cautelare in carcere.

Secondo il Tribunale, il difensore, quantunque non avesse ricevuto la notifica del provvedimento cautelare, aveva avuto comunque conoscenza della sua emissione ed esecuzione, come risultava dal verbale dell’udienza dibattimentale del 16 giugno 2016.

Nel ricorso si deduce la erronea applicazione dell’articolo 293 c.p.p., comma 3 e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), in quanto il difensore risulterebbe essere stato notiziato solo dell’arresto del suo assistito, ma non certo del contenuto del provvedimento da impugnare.

2. Il ricorso e’ fondato.

L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, in tema di decorrenza del termine di dieci giorni entro il quale il difensore puo’ proporre le impugnazioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p. (tra le tante, Sez. U, n. 18751 del 26/02/2003, Mario, Rv. 224183, secondo cui la conoscenza legale del provvedimento coercitivo cautelare da impugnare non puo’ essere supplita da qualunque altro evento che ne faccia presumere la conoscenza, altrimenti conseguita; in senso conforme da ultimo, Sez. 2, n. 8119 del 30/01/2013, Jelmoni, Rv. 255243).

Nel caso in esame, non poteva neppure affermarsi l’esistenza di un evento che facesse presumere la conoscenza, comunque conseguita, del provvedimento cautelare, in quanto l’unica notizia ostentata dal difensore e desumibile dal verbale dell’udienza dibattimentale, allegato al ricorso, era quella dell’arresto del suo assistito, notizia verosimilmente ricevuta dal legale ai sensi dell’articolo 293 c.p.p., comma 1-ter, come e’ dato desumere dal verbale di arresto del 15 giugno 2016.

Certamente, la mera informazione dell’avvenuto arresto dell’imputato non puo’ ritenersi equipollente alla conoscenza legale del provvedimento, poiche’ con tal via il difensore viene ordinariamente posto a conoscenza della sola “esistenza” ed “esecuzione” del provvedimento, di cui il successivo l’articolo 293, comma 3, cit. prescrive ugualmente il deposito in cancelleria con avviso al difensore (Sez. 2, n. 13485 del 26/01/2011, Moceri, non mass.).

Diversamente opinando, sarebbe sempre sufficiente l’informativa (di regola, telefonica) prevista dall’articolo 293, comma 1 ter ora citato per supplire all’incombente informativo previsto dall’ultima parte dell’articolo 293 c.p.p., comma 3, con conseguente decorrenza in ogni caso del termine per proporre l’impugnazione da tale informativa (e quindi con la privazione di significato dell’avviso successivamente notificato) (cfr. tra l’altro, la rigorosa giurisprudenza di legittimita’ sulla irritualita’ della notifica a mezzo telefono dell’avviso di deposito, tra le molte, Sez. 6, n. 25280 del 04/06/2014, Lo Sciuto, Rv. 260072).

Invero, l’adempimento previsto dall’articolo 293 c.p.p., comma 1-ter ha soltanto la funzione di consentire il primo contatto fra l’imputato ristretto nella sua liberta’ personale e il suo difensore, per garantire l’espletamento del diritto di colloquio di cui all’articolo 104 c.p.p. e, laddove previsto, l’interrogatorio di cui all’articolo 294 c.p.p.. La notificazione dell’avviso di deposito, invece, e’ finalizzato invece a far conoscere al difensore il contenuto del provvedimento custodiale e degli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia, cosi’ realizzando l’effettivita’ del diritto di difesa, da ultimo ribadita dall’articolo 7 della Direttiva n. 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, attuata con il Decreto Legislativo 1 luglio 2014, n. 101. Di guisa che e’ da tale momento che il codice di rito fa decorrere il termine per proporre impugnazione (cfr. Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, in motivazione).

3. Da quanto premesso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Genova.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter

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