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Suppremma Corte di Cassazione 

sezione VI

Ordinanza n. 9764 del 23 aprile 2013

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il curatore del fallimento della s.r.l. Maxilift ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro il decreto del Tribunale di Roma depositato in data 21.3.2011 con il quale è stata respinta (per carenza probatoria e anche per la genericità della prospettazione della causa petendi) la sua opposizione contro il decreto del giudice delegato del fallimento della “s.r.l. SAT” che aveva escluso il credito di Euro 377.996,44 insinuato al passivo dall’opponente in virtù di “rapporti commerciali”. La curatela del fallimento non ha svolto difese.
2.- E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano.

2.1.- Il primo motivo (con il quale il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla ritenuta inidoneità probatoria dei documenti prodotti: estratto autentico del libro giornale, estratti conto bancari e fatture) appare manifestamente infondato alla luce del principio per il quale “gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa; ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore” (Sez. 1, Sentenza n. 10081 del 09/05/2011; Sez. 1, Sentenza n. 5582 del 15/03/2005); nè l’estratto del libro giornale “recante l’attestazione da parte di un notaio della regolare vidimazione e della tenuta della contabilità in conformità alle norme di legge” (Sez. 1, Sentenza n. 1543 del 26/01/2006).
2.2.- Il secondo motivo (con il quale parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) appare manifestamente infondato alla luce del principio per il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012).
Dal decreto impugnato si desume che le somme insinuate erano relative “al saldo alla data del fallimento del conto cliente relativo al rapporto commerciale intercorso tra le parti”; “al saldo attivo alla data di fallimento del conto fornitore relativo al rapporto commerciale intercorso fra le parti” e “a somme anticipate dalla Maxilift s.r.l. in conto fatture”.
Non era sufficiente, dunque, come chiede parte ricorrente nel quesito diligentemente formulato (sebbene non prescritto ratione temporis) dedurre di avere eseguito pagamenti privi di causa e non incombeva al curatore provarne la matrice causale.
Il ricorso è rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese per mancanza di attività difensiva della curatela intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 dicembre 2012.

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