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Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

ordinanza n. 11487 del 14 maggio 2013

 

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, i letti gli atti depositati
Osserva
La CTR di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 227/10/2006 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso di A. P. – ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 1999.
La predetta CTR ha motivato la decisione – pur dando atto che all’udienza di discussione nessuno era comparso per la parte contribuente- nel senso che doveva considerarsi pienamente legittimo l’utilizzo delle presunzioni di genere “parametrico” ai fini della determinazione induttiva del reddito di parte contribuente, salva la facoltà di quest’ultima (che non se ne era idoneamente avvalsa) di dimostrare che il risultato raggiunto dall’Ufficio non sia aderente alla propria situazione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art.376 cpc – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Invero, con il primo motivo di ricorso (improntato alla violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 31 del D.Lgs. 546/1991) la parte ricorrente ha tacciato di nullità la decisione di appello per non essere stata comunicata da parte della segreteria ad essa parte (allora) appellata la data di trattazione della causa.
La censura appare fondata ed accoglibile.
E’ infatti costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 2000) che la comunicazione della data dell’udienza ai sensi dell’art. 61 della legge 546/1992 adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 24 della Costituzione. Non vi è dubbio perciò che la violazione dell’art. 31 d.P.R. 546/1992, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria.
Che ciò si sia verificato anche nella fattispecie processuale qui in esame risulta per implicito e senza necessità di consultare gli atti di causa dalla circostanza che la parte controricorrente non ha in alcun modo contestato la corrispondenza al vero della contestazione avversaria, cosi riconoscendone la fondatezza.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità, con la conseguente necessità di rimessione al giudice di appello, previa declaratoria di nullità della decisione impugnata.
Roma, 10 settembre 2012.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara nulla la decisione impugnata e rinvia alla CTR Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013.

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