La massima

In relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l’opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, allorché la parte assuma che tali atti sono i primi attraverso i quali essa è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale in quanto sia mancata la notifica dell’ordinanza ingiunzione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza del 14 settembre 2012, n. 15479

Fatto e diritto

1. – Il ricorrente impugna l’ordinanza del 22 marzo 2010 del giudice di pace di Sassari, emessa ai sensi dell’articolo 23, primo comma, legge 689 del 1981, con la quale veniva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso proposto avverso sei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada.
2. – Il ricorrente chiarisce nel suo ricorso avanti al giudice di pace di aver avuto notizia delle violazioni in questione soltanto all’esito di un accesso effettuato nel dicembre del 2009 ad Equitalia di Sassari e all’esito della richiesta di copia dei verbali avanzata al Comando dei vigili urbani del Comune di Ardara (Sassari). Chiarisce al riguardo che i verbali risultavano notificati ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., erroneamente utilizzato dal messo notificatore poiché il ricorrente era dal 2001 residente in (…) . Aggiunge nel ricorso che, anche a voler ritenere valide le notifiche dei verbali, esse erano intervenute tutte oltre i 150 giorni dalla violazione con perenzione del relativo diritto.
3. – Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso avverso le sei violazioni, perché proposto tardivamente oltre i 60 giorni dalle “eseguite” notifiche dei verbali. Osservava che le eccezioni sollevate circa le modalità di notifica e l’eventuale decadenza dell’Amministrazione dovevano essere avanzate con ricorsi tempestivamente proposti, non potendosi considerare “il titolo prodotto in atti (estratto di ruolo)… valido per poter procedere”.
4. – Il ricorrente articola tre motivi di ricorso con i quali deduce violazione falsa applicazione degli articoli 140, 143 e 160 c.p.c., nonché nullità della sentenza per avere il giudice di pace omesso di esaminare tutte le questioni prospettate ed infine vizio di motivazione in relazione ai punti fondamentali della controversia come esposti.
5. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’amministrazione pur regolarmente intimata.
6. – Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente. Parte ricorrente ha depositato memoria.
7. – Il ricorso è fondato e va accolto. I motivi possono essere trattati congiuntamente perché tra loro strettamente connessi.
Il ricorrente ha impugnato sei diversi verbali per violazioni al codice della strada, assumendo di non aver mai ricevuto regolare notifica degli stessi, perché eseguita ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. e di aver avuto conoscenza dei verbali in questione soltanto il 21 dicembre 2009 in occasione di un suo accesso ad Equitalia di Sassari per il pagamento di altri di tributi.
Il ricorrente ha chiaramente indicato la natura recuperatoria dell’opposizione proposta, che poneva a suo fondamento la mancata notificazione dell’atto presupposto.
Il giudice di pace non avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell’art. 23, primo comma, legge 689 del 1981, dovendo invece verificare la correttezza dell’assunto in ordine alla mancata conoscenza dell’atto presupposto ed in relazione ai vizi di notifica denunciati.

Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte, pienamente condiviso da questo Collegio, il principio secondo cui in relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l’opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, allorché la parte assuma che tali atti sono i primi attraverso i quali essa è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale in quanto sia mancata la notifica dell’ordinanza ingiunzione (Cass. 18-7-2005 n. 15149, Cass. 13-3-2007 n. 5871), come appunto nella fattispecie.
7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso giudice di pace dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Sassari, che deciderà anche sulle spese.

Depositata in Cancelleria il 14.09.2012

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