La massima

Costituisce onere dell’amministrazione, nel giudizio instaurato dal contribuente con ricorso avverso l’atto impositivo, di provare la sussistenza delle circostanze che giustificano, nell’ambito del parametro prescelto, il “quantum” accertato (rimanendo inibita l’allegazione di criteri diversi), mentre il contribuente stesso può dimostrare l’infondatezza della pretesa creditoria anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza del 13 novembre 2012, n. 19802

…omissis…

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis relativa ad IRPEF dell’anno 2000, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis o 1 e art. 2697 c.c., nonchè per omessa motivazione, sostenendosi che l’erogazione ricevuta nell’anno 2000 era da qualificarsi, di incentivo all’esodo, e come tale andava sottoposta a tassazione separata e per minore importo.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello della contribuente e confermato la legittimità e fondatezza della pretesa fiscale, rilevando che, nel caso, trattavasi di riliquidazione delle imposte dovute sulla indennità di fine rapporto, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e che la ricorrente, pur contestando la riliquidazione, non aveva versato in atti la documentazione necessaria per provare il fondamento del proprio assunto, con particolare riferimento alla natura ed all’entità delle somme percepite.

4 bis La questione posta dal ricorso sembra possa definirsi richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui costituisce onere dell’amministrazione, nel giudizio instaurato dal contribuente con ricorso avverso l’atto impositivo, di provare la sussistenza delle circostanze che giustificano, nell’ambito del parametro prescelto, il “quantum” accertato (rimanendo inibita l’allegazione di criteri diversi), mentre il contribuente stesso può dimostrare l’infondatezza della pretesa creditoria anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio” (Cass. n. 27653/2005, SS.UU. n. 8351/1990).

La decisione impugnata non sembra in linea con tale principio, avendo riconosciuto e dichiarato l’infondatezza dell’impugnazione, per il fatto che la contribuente non aveva assolto all’onere di produzione del modello CUD e di altra documentazione, idonea a provare il proprio assunto; infatti, così argomentando, la CTR, non solo, omette di considerare che, nel caso, essendo l’atto impugnato una cartella esattoriale, contenente una liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e costituendo la stessa il primo ed unico atto attraverso il quale la contribuente veniva informata della pretesa fiscale, lo stesso avrebbe dovuto contenere gli elementi indispensabili per rendere edotta la contribuente delle ragioni della pretesa, ma soprattutto fa una affermazione di principio erronea, stante che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sull’Amministrazione, in sede contenziosa, fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale (Cass. n. 2769/2001, n. 14918/2000, SS.UU. n. 13533/2001).

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare il ricorso in camera di consiglio, e di accoglierlo, per manifesta fondatezza, con assorbimento di ogni altro profilo di censura. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato che alla stregua delle svolte considerazioni e del richiamato principio, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza, e conseguentemente, che va cassata con rinvio l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso della contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

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