Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 9 settembre 213, n. 20617
Svolgimento del processo
È stata depositata la seguente relazione:
1. B.G. ha proposto domanda per il risarcimento pari ad Euro 62.500.000 in conseguenza del furto dell’autovettura Porsche Carrera parcheggiata presso l’autorimessa di proprietà di Intesa Sanpaolo s.p.a., con la quale il B. aveva stipulato un contratto di parcheggio, autorimessa gestita da CO.TE.CO. Service s.r.l..
L’Intesa Sanpaolo ha chiesto la chiamata in causa della CO.TE.CO.Service s.r.l e il rigetto della domanda eccependo in via preliminare che il B. era stato già indennizzato per il suddetto furto dalle Generali Assicurazioni s.p.a., la quale si era poi surrogata ex art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato ed aveva proposto autonomo giudizio contro l’Intesa Sanpaolo quale terza responsabile.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda condannando l’Intesa Sanpaolo al risarcimento del danno per il furto in favore del B. nella misura di Euro 62.500,00 oltre le spese.
2. Ha proposto impugnazione dell’Intesa Sanpaolo ed ha notificato l’atto di appello anche alle Generali Assicurazioni “per il caso di ritenuto subingresso ex l’art. 111 c.c.” per essere questa succeduta nel diritto controverso, evidenziando che l’Intesa Sanpaolo si trova esposta al rischio di dover corrispondere un duplice ristoro per il medesimo titolo, sia al B. sia all’assicuratore in forza dell’esercitato diritto di surroga.
3. Le Generali Assicurazioni hanno replicato sostenendo la estraneità al giudizio in quanto l’autovettura rubata era di proprietà di A.M. , moglie del B. , alla quale avevano risarcito integralmente il danno in forza della polizza assicurativa stipulata con B. e comprensiva della garanzia per il furto, polizza avente natura di un contratto stipulato per conto altrui, sicché gli effetti si sarebbero dovuti produrre, come poi é avvenuto, nei confronti della terza beneficiara A.M. quale proprietaria dell’autovettura; di aver esercitato il diritto di surroga, con autonomo giudizio, nei confronti della responsabile Intesa Sanpaolo.
4. La Corte di appello di Milano con sentenza del 13-7-2011, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del B. ed ha dichiarato inammissibile l’appello dei confronti della Generali Assicurazioni s.p.a..
5. B.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del della Corte di Appello di Milano con un motivo. Resiste l’Intesa Sanpaolo e propone ricorso incidentale condizionato.
Non presentano difese gli altri intimati.
5. Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis come formulati dalla legge 18-6-2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.
6. Con l’unico motivo di ricorso viene denunziata violazione degli artt. 1766, 1777, 1372 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e difetto di motivazione sul punto ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Lamenta il ricorrente che in quanto titolare del contratto di deposito egli era titolare del diritto al risarcimento del danno essendo a tal fine irrilevante la circostanza che la moglie proprietaria dell’autovettura era stata integralmente risarcita dalla Ass.ni Generali.
7. Il motivo è infondato
La Corte di appello,dopo aver osservato che risulta documentato fin dal primo grado di giudizio che proprietaria dell’autovettura assicurata contro il furto presso Assicurazioni Generali era A.M. , moglie del B. , la quale è stata integralmente indennizzata per il furto con la somma di Euro 43.200,00,ha ritenuto
che il B. , legittimato ad agire con l’azione di responsabilità derivante dal contratto di parcheggio trattandosi di azione personale che prescinde dalla proprietà del bene sottratto, ha chiesto a titolo risarcitorio unicamente il valore dell’autovettura, che tuttavia era di proprietà della moglie, la quale soltanto ha subito il relativo danno vedendosi diminuito il proprio patrimonio, mentre nessun danno é derivato al B. dal furto di un bene che non gli apparteneva; altri danni, che in ipotesi sarebbero potuti derivare al depositante, non sono stati in alcun modo dedotti.
8. Peraltro l’obbligazione risarcitoria di competenza della B. si é estinta per intervenuto integrale pagamento alla proprietaria dell’autovettura, accettato e quietanziate, da parte di Generali Assicurazioni. Ne consegue che la domanda risarcitoria del B. deve essere respinta perché, a prescindere dall’eventuale responsabilità del depositario, non ha subito alcun danno.
9. La motivazione della Corte di merito è conforme al diritto in quanto in tema di responsabilità per le cose in deposito, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario, sorge a carico di quest’ultimo l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita. Nella specie l’autovettura non era di proprietà del B. , ma della moglie risarcita per il furto, ed egli non ha neanche dedotto altri danni al di fuori del valore del bene.
10. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
11. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate conclusioni scritte.
Entrambe la parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso principale deve essere rigettato e assorbito il ricorso incidentale condizionato.. La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge.
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