Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 8 ottobre 2015, n. 20217

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

The Government Pension Investment Fund, quale successore universale dell’ente The Pension Welfare Service Public Corporation, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 377/2013/9 depositata il 19/9/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/6/2015 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La controversia promossa da The Government Pension Investment Fund contro l’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, ha ad oggetto l’impugnativa del diniego di rimborso della somma di euro 28.032,60, pari alla maggiore ritenuta applicata sull’ammontare degli interessi su titoli di Stato italiani per l’anno 2000, in base all’articolo 11 della Convenzione Italia-Giappone del 20 marzo 1969, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 855 del 1972. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Pescara n. 530/1/05 che aveva accolto il ricorso del The Government Pension Investment Fund. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso The Government Pension Investment Fund. A seguito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 3, 46 e 47 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove la CTR ha ritenuto che “il GIP poteva avvalersi dell’autocertificazione per dimostrare la sua qualita’ di beneficiario effettivo degli interessi”.

La censura e’ infondata. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 3, comma 3 consente l’utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 anche a soggetti estranei a Paesi dell’Unione Europea, “nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”. Avendo l’ente controricorrente, con sede in Giappone – giusta attestazione delle autorita’ fiscali giapponesi -, formulato la propria richiesta di rimborso “in applicazione” della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Giappone del 20 marzo 1969, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 855 del 1972, deve ritenersi legittimo l’utilizzo dell’autocertificazione da parte dell’ente medesimo. Peraltro, con nota del 10/7/2013, Prot. N. 2013/84404, la stessa Agenzia, nell’approvare i modelli di domanda per il rimborso di dividendi o interessi con aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi – prevede che la qualita’ di beneficiario degli interessi venga attestata a mezzo di autocertificazione (modello b – interessi DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO Il sottoscritto … in qualita’ di … Dichiara – di essere / che l’ente … e’ residente in … ai sensi della Convenzione con … per il periodo / i periodi di imposta … ; – di essere / che l’ente sopraindicato e’ il beneficiario effettivo degli interessi).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 46 e 47, nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 4, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3: nessun valore potrebbe essere riconosciuto all’autocertificazione nell’ambito del processo.

La censura e’ infondata. Vero e’ che questa Corte ha ritenuto priva di efficacia in sede giurisdizionale l’autocertificazione (Sez. 5, Sentenza n. 6755 del 19/03/2010); va tuttavia rilevato che, nel caso in esame, l’autocertificazione risulta allegata alla domanda di rimborso presentata in sede amministrativa “conformandosi alle istruzioni contenute nel sito internet dell’Agenzia”, di talche’ va riconosciuta alla stessa attitudine certificativa e probatoria (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4556 del 26/02/2014). Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

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