Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 novembre 2012 n. 19387[1]

 

 

Solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque vale come prova della notifica. Infatti, non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento.

 

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