Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI – 1 CIVILE

Ordinanza 7 gennaio 2014, n. 107

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

Studio M. rag. F. s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 308 presso lo studio dell’avv. Ruffolo Ugo che la rappresenta e difende nel presente procedimento, per mandato a margine del ricorso, e dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134, 176 c.p.c., di voler ricevere gli avvisi relativi al procedimento al n. di fax 06/6892823 e all’indirizzo di posta elettronica certificata ugo.ruffolo-ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

BRICO Calabria s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell’avv. Pottino Guido Maria, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi relativi al procedimento al n. di fax 06/6878686 e all’indirizzo p. e. c. guidomariapottino-

ordineavvocatiroma.org;

– resistente –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria emessa il 1 marzo 2012 e depositata l’8 marzo 2012 nella causa civile iscritta al n. 360/2011 R.V.G.;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

che:

1. All’esito della pronuncia del lodo nel procedimento arbitrale intercorso fra Studio M. rag. F. s.r.l. e Brico Calabria s.r.l., il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 6 ottobre 2010, ha dichiarato la sua incompetenza a provvedere sulla richiesta dichiarazione di esecutorietà del lodo ritenendo invece competente il Tribunale di Locri cui la clausola compromissoria, sottoscritta dalle parti, attribuisce la dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale.

2. Il Tribunale di Locri adito a tal fine ha reso la richiesta dichiarazione di esecutorietà con decreto presidenziale del 5 novembre 2010.

3. La s.r.l. Brico Calabria ha impugnato il decreto del Tribunale di Locri e la Corte di appello di Reggio Calabria lo ha revocato dichiarando la competenza del Tribunale di Reggio Calabria. Ha rilevato la Corte di appello che l’art. 875 c.p.c. prevede il deposito del lodo nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato e attribuisce al tribunale la competenza funzionale, non derogabile dalle parti, ex art. 28 c.p.c., a provvedere in merito alla dichiarazione di esecutività del lodo.

4. La Studio M. rag. F. s.r.l. propone istanza per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria chiedendo che la Corte di Cassazione regolamenti la competenza territoriale in relazione alla richiesta dichiarazione di esecutorietà del lodo, assumendo ogni necessario provvedimento e statuizione.

5. La s.r.l. Brico Calabria deposita memoria difensiva con la quale richiede che si dichiari la improponibilità e inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza contestando la sussistenza di un conflitto negativo di competenza, rilevando il difetto di interesse della società ricorrente al contenuto della decisione e la non qualificabilità della ordinanza impugnata come pronuncia sulla competenza. In subordine chiede il rigetto nel merito del ricorso perchè la pronuncia della Corte di appello appare conforme al disposto dell’art. 825 c.p.c. ed è stata determinata da una corretta individuazione della sede dell’arbitrato che il Tribunale di Reggio Calabria e quello di Locri non hanno compiuto.

6. Sul ricorso per regolamento di competenza il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso, con nota del 26 novembre 2012, sottoscritta dal sostituto Procuratore generale Libertino Alberto Russo, per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Reggio Calabria ritenendo che la competenza a dichiarare la esecutorietà del lodo arbitrale non sia nella disponibilità delle parti le quali soggiacciono pertanto al criterio di competenza fissato dall’art. 825 c.p.c..

Motivi della decisione

Che:

7. In primo luogo, la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza in caso di conflitto positivo o negativo (art. 45 cod. proc. civ.), non costituendo – a differenza del regolamento ad istanza di parte – un mezzo di impugnazione bensì uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, dell’affare, è compatibile con i procedimenti in camera di consiglio, quale quello cui fa riferimento la istanza di regolamento in esame (cfr. tra molte: Cass. Sez. 1 n. 6892/04; n. 18639/05; n. 16959/11).

8. Nel caso in esame, avendo il Tribunale di Reggio Calabria, precedentemente adito, ritenuto la propria incompetenza per territorio sulla istanza di declaratoria di esecutività del lodo in ragione della espressa indicazione, nella clausola compromissoria, del Tribunale di Locri, la Corte d’appello di Reggio Calabria, investita del reclamo, proposto da parte diversa da quella istante, avverso il successivo decreto di declaratoria di esecutività emesso dal Tribunale di Locri, avrebbe dovuto, una volta raggiunto il dichiarato convincimento sulla incompetenza per territorio del Tribunale di Locri in favore di quello di Reggio Calabria che si era già espresso in senso opposto, richiedere d’ufficio a questa Corte il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., non trovando peraltro tale richiesta ostacolo nè nella natura del procedimento (come si è rilevato sopra al n. 7) , nè nel disposto dell’art. 44 cod. proc. civ. (perchè la Corte d’appello ha ravvisato nella specie uno dei casi di competenza funzionale di cui all’art. 28 cod. proc. civ., per i quali non ricorre la preclusione prevista dalla norma anzidetta), nè nel disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3 (perchè, nel procedimento camerale delineato dall’art. 825 c.p.c., il contraddittorio si instaura solo con la proposizione del reclamo alla Corte d’appello, essendo la declaratoria di esecutività disposta con decreto inaudita altera parte, il che esclude l’applicabilità in tale fase senza contraddittorio della preclusione di cui alla norma anzidetta).

9. Quando il conflitto negativo di competenza non sia stato portato ex officio alla attenzione di questa Corte regolatrice dal giudice successivamente adito (nella specie, la Corte di Reggio Calabria, sostituitasi per effetto del reclamo nei poteri del Tribunale di Locri), spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il conflitto verificatosi (cfr. tra molte: Cass. Sez. 3 n. 7399/01; Sez. L n. 1009/03; Sez. L n. 5713/13).

10. Deve dunque, per quanto sin qui considerato, ritenersi ammissibile l’istanza rivolta a questa Corte dalla Studio M. rag. F. s.r.l..

11. Nel merito, va condiviso quanto argomentato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, atteso che la competenza a provvedere in merito alla dichiarazione di esecutività del lodo, che l’art. 825 cod. proc. civ. attribuisce al tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato – nella specie situata in Reggio Calabria -, non è derogabile per accordo delle parti, essendo cosi disposto dall’art. 28 cod. proc. civ. per i procedimenti in camera di consiglio, tra i quali va annoverato il procedimento in esame. Deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.

12. La peculiarità della situazione processuale e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sull’istanza, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *