pedopornografia

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 5 febbraio 2014, n. 5692

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torino di condanna di R.L. per i reati di cui agli artt. 600 ter, comma 3, c.p. (capo b), 600 quater c.p. (capo c), 600 bis c.p. (capo d), 600 ter, comma 1 c.p. (capo e) e 600 ter, comma 3, c.p. (capo f), ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 23.000 di multa.
2. Ha proposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore lamentando con un primo motivo la manifesta illogicità e mancanza della motivazione e l’incompatibilità logica con altri atti del processo relativamente alla attendibilità attribuita alla persona offesa e alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato della penale responsabilità con riferimento al reato sub d). Premette il ricorrente che nel corso dell’anno 2005 la persona offesa S. aveva negato di avere ricevuto alcuna proposta di carattere sessuale da parte dell’imputato; a distanza di circa quattro anni aveva poi spontaneamente riferito masturbazioni praticate dal R. in sua presenza precisando di non ricordare proprie condotte etero masturbazione poste in essere sul R. ; e solo il 25 settembre 2009 aveva infine riferito come circa una volta alla settimana R. lo inducesse a pratiche etero masturbazione. A tale riguardo la sentenza impugnata ha ritenuto l’assoluta attendibilità della persona offesa precisando che l’iniziale reticenza è stata spiegata dallo stesso S. , diventato adulto e consapevole di essere stato profondamente segnato dall’accaduto; in altri termini sarebbero stati i problemi psicologici emersi nel 2008 ed il loro aggravamento ad avere indotto la persona offesa a parlare a distanza di quattro anni; e tuttavia tale argomentazione sarebbe logicamente incompatibile con la documentazione medica in atti cui la Corte ha fatto espresso rinvio posto che in essa, relativa al ricovero presso il reparto di psichiatria dell’ospedale (omissis) in data (omissis) per problematiche insorte circa dieci giorni prima, non si fa alcun riferimento alla persona dell’imputato; ed anzi in essa si pone in evidenza come il S. , al momento del ricovero, fosse consumatore di stupefacente quanto meno da tre anni. Rileva quindi che proprio il consumo di sostanza stupefacente da parte della persona offesa almeno dal 2005 sarebbe circostanza idonea a disarticolare l’intero ragionamento della sentenza in ordine alle ritenute ragioni delle spontanee dichiarazioni. La motivazione della sentenza è inoltre logicamente incompatibile con la trascrizione dell’audiocassetta regalata dall’imputato a S. contenente manifestazioni di affetto di R. nei confronti della persona offesa giacché il suo contenuto (in essa l’imputato afferma di non avere avuto mai un secondo scopo nei suoi confronti) non si concilierebbe con una condotta di induzione alla pratica di masturbazioni con frequenza pressoché settimanale. Rileva inoltre che con l’atto di appello si era evidenziato che la persona offesa, nel descrivere le condotte etero masturbatorie praticate sul R. , aveva affermato singolarmente di non sporcarsi la mano, essendosi limitata sul punto la sentenza ad affermare trattarsi di particolare poco significativo incapace di inficiare la complessiva coerenza e credibilità del racconto. Parimenti era stata evidenziata la singolarità del mancato rinvenimento, tra le molte immagini detenute dall’imputato, di quelle attestanti l’asserito compimento delle pratiche etero masturbatorio da parte della persona offesa.
2.1. Con un secondo motivo rileva la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato sub b), dovendo ritenersi manifestamente illogico che un soggetto adulto che intenda adescare minori ricerchi questi ultimi su una chat per adulti, essendo invece logico che chi intenda adescare minori ricerchi questi ultimi nei luoghi ove vengono trattati temi comunemente oggetto di attenzione da parte di adolescenti e chi invece acceda ad una chat espressamente dedicata alla masturbazione di bambini presentandosi come minore ricerchi il contatto con un adulto e non con un minore. E ciò a prescindere dall’indiscutibile mancato raggiungimento della prova in ordine al fatto che a chattare con l’imputato possono essere stati anche soggetti minori e che le conversazioni ed i messaggi sul sito Internet in questione non possono essere qualificati quali nozioni o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento.

Considerato in diritto

3. Il primo motivo, con cui si prospetta fondamentalmente, pur invocandosi un apparente vizio di motivazione, relativamente all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo d) dell’imputazione, una non corretta valutazione delle prove, segnatamente rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa S. , è inammissibile.
Va anzitutto ribadito che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale sicché eventuali omesse risposte su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull’assetto motivazionale della pronuncia. Né, del resto, la sentenza di merito è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle stesse, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Infatti la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Allo stesso tempo va ricordato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell’11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Ciò posto, la Corte territoriale ha motivatamente escluso, con un percorso argomentativo logico e coerente, che il fatto che la persona offesa S. non abbia fin da subito, come fondamentalmente lamentato dal ricorrente, riferito di pratiche masturbazione dalla stessa effettuate sulla persona dell’imputato (rivelate invece diffusamente e particolareggiatamente solo in data 25 settembre 2009 dinanzi al P.M. come da pagg. 12 -14 della sentenza impugnata), riportando, dopo una prima generale negazione di proposte ricevute, unicamente di pratiche effettuate da R. su se medesimo in sua presenza, possa condurre a ritenere non credibili le dichiarazioni accusatorie in questione. La sentenza impugnata, dopo avere spiegato che il S. , avvicinato da R. quando aveva solo dodici anni e coinvolto in un rapporto anomalo che lo aveva condotto, per i sensi di colpa provocatigli, ad uno stato di disagio psichico e financo a ricoveri presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di XXXXXX, ha sottolineato quanto riferito dallo stesso S. al P. M. in data 25 settembre 2009 circa la esatta comprensione dei fatti maturata, da parte sua, solo all’esito di tale percorso, avendo egli “solo crescendo, anche se erano passati anni dai fatti….compreso realmente la situazione” ed essendosi in precedenza sentito in debito con lui anche per i tanti regali ricevuti; ed una tale spiegazione, già di per sé non illogica ove si pensi che la evoluzione nel tempo di dichiarazioni testimoniali, indice di possibile inattendibilità nelle persone maggiorenni, non lo è invece con riferimento ai minorenni, attesa la fisiologica maturazione progressiva dovuta al passaggio degli anni, è stata ritenuta credibile anzitutto alla luce del contenuto delle accuse, che, misurate nei toni, hanno così rivelato l’assenza di motivi di rancore o di risentimenti possibili; infatti la persona offesa, da un lato non ha mai attribuito all’imputato condotte violente o minacciose, e dall’altro ha riferito di non essere mai stata costretta agli atti in questione, compiuti solo grazie alla continua promessa, anche implicita, di regali. Né, ha aggiunto la Corte, lo stesso imputato ha mai affermato di motivi di astio o di rancore che possano avere indotto S. a lanciare nei propri confronti false accuse. Sicché, in definitiva, hanno concluso i giudici di appello, in maniera coerente rispetto alle premesse e pertanto sottratta al possibile sindacato di questa Corte, che l’unico logico motivo che può avere convinto S. a svelare fatti scabrosi, oramai lontani nel tempo eppure ancora percepiti con estrema sofferenza, a distanza di anni dalla frequentazione del R. , è stata la volontà, chiaramente espressa dallo stesso minore come reale motivo delle dichiarazioni rese al P.M. in data 25/9/2009 (come emergente dai passaggi del verbale diffusamente contenuti a pagg. 12 -14 della sentenza impugnata), di raccontare, appunto, la verità.
La Corte territoriale ha altresì spiegato perché il contenuto della audiocassetta regalata dall’imputato alla persona offesa (nel quale il primo si rivolge a voce al giovane rievocando il rapporto intercorso tra i due ed i sentimenti da lui nutriti) lungi dal porsi in contrasto con la descrizione dei fatti effettuata da S. , si ponga, invece, su un piano di compatibilità e coerenza con essa specie laddove l’imputato appare ammettere le proprie colpe in particolare con riferimento alla intenzione di “fare determinate cose”. Anzi, proprio da tale contenuto la Corte ha tratto ulteriore motivo di logico riscontro al “ritardo” della persona offesa nel narrare i fatti oggetto della imputazione in questione (peraltro mai rivelati a nessun altro) attesa la plausibile confusione creata nell’animo di S. dai sentimenti e dalla apparente amicizia mostrata da R. e dai numerosissimi regali effettuati al ragazzo, timoroso anche di esternare i dubbi a qual punto nutriti sulla propria identità sessuale (vedi sempre le dichiarazioni al P.M. riportate testualmente in sentenza : “…sentivo anche delle voci di persone che nella mia testa mi prendevano in giro dicendomi che ero gay e queste cose qua. E io stavo male..”). Infine la Corte ha riepilogato le dichiarazioni rese da numerosi altri minori confermative del rapporto di anomala amicizia creatasi tra i due in un quadro di assoluta compatibilità con le dichiarazioni da ultimo rese dalla persona offesa. Né, infine, la Corte, replicando ai rilievi dell’appellante, ed anche in tal caso secondo uno schema di ragionamento logico e peraltro coerente con la necessità di una globale valutazione delle risultanze, ha ritenuto che il giudizio di attendibilità così formulato possa essere vanificato dalla affermazione di S. secondo cui egli durante le pratiche masturbazione non si sporcava la mano né dal fatto che non siano mai state rinvenute fotografie attestanti rapporti sessuali di R. con S. od altri minori. In definitiva, dunque, la Corte, dando motivatamente credito alle affermazioni del minore di volere raccontare la verità dopo un periodo contrassegnato da turbamenti, confusione e paure, ha usato in maniera logica, e pertanto non sindacabile, dei criteri di valutazione della prova.
4. Anche il secondo motivo, riguardante la motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo b), è manifestamente infondato.
Va infatti anzitutto evidenziato che, ai fini di tale affermazione, è evidentemente sufficiente che la Corte territoriale, rinviando alla consulenza tecnica espletata e agli accertamenti effettuati dalla polizia postale, abbia ritenuto provata la divulgazione di materiale pedopornografico, espressamente contestata a R. , e neppure da questi posta in dubbio, operata tramite “chat line” sulla rete internet a cui chiunque aveva libero accesso; va infatti precisato che la condotta di diffusione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600 ter, comma 3, c.p., che si differenzia da quella del comma 4 per il fatto che la stessa sia destinata a raggiungere, anziché singoli destinatari, una serie indeterminata di persone, con cui l’agente, come nella specie, abbia stabilito un rapporto di comunicazione attraverso un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti (cfr. Sez. 3, n. 2421 del 13/06/2000, n. 2421, Tedde, Rv. 217214; Sez. 3, n. 4900 del l’11/12/2002, Cabrini, Rv. 224702; Sez.3, n. 2842 del 14/07/2000, Salvalaggio, Rv. 216880), non richiede alcuna finalizzazione all’adescamento o allo sfruttamento di minori, necessaria, invece, come evidente a fronte della struttura della norma, con riguardo alle distinte condotte della distribuzione o della divulgazione di notizie od informazioni. Sicché, da tale punto di vista, è indifferente che tale distribuzione sia, appunto, avvenuta al precipuo fine di adescamento o, più semplicemente, al più limitato fine di condividere con una serie indefinita di terze persone tale materiale.
In secondo luogo, e con riferimento alla ulteriore condotta contestata sempre al capo b) di divulgazione di notizie ed informazioni finalizzate all’adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori, va precisato che, in linea con la natura di reato di pericolo della fattispecie delittuosa in esame, e, dunque, con la finalità della normativa che tende a prestare una tutela penale anticipata della libertà del minore reprimendo quei comportamenti prodromici che ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l’immissione nel circuito della pedofilia (cfr., Sez. 3, n. 15927 del 05/03/2009, Sampech, non massimata sul punto), dette notizie ed informazioni non possono essere circoscritte unicamente a quelle che possono consentire a terzi, che di tali informazioni vengano a conoscenza, di adescare minori, dovendo includere, dato altresì l’ampio e generalizzato dettato della norma, anche quelle notizie che possano consentire, a colui stesso che tali notizie ponga in circolazione, l’adescamento in oggetto. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto, sul presupposto indiscusso che la chat line frequentata da R. fosse aperta a tutti, e dunque anche a minorenni, che non fosse preclusivo della finalizzazione voluta dalla legge il fatto che il R. si fosse presentato, manifestando le proprie abitudini, come minore tredicenne interessato al sesso anche con minori (vedasi sul punto pag. 6 della sentenza di primo grado cui fa sostanziale riferimento pag. 23 della sentenza impugnata); l’avere divulgato tali circostanze, seppure non corrispondenti al vero, essendosi l’imputato spacciato appunto per minore, era già, invero, un fatto potenzialmente idoneo a creare, in un contesto di ovvia perversione da cui, in fatto, non si può prescindere, le condizioni affinché minorenni potessero essere, comunque, da lui stesso adescati. Del resto, questa Corte ha già affermato che ai fini della configurabilità del reato di distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto le “notizie” od “informazioni” non devono neppure rivestire il carattere della verità, ma è sufficiente che le stesse abbiano una concreta potenzialità a consentire il verificarsi di episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori (Sez.3, n. n. 15927 del 05/03/2009, Sampech, Rv. 243412). E ciò va qui ribadito.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *