Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2321
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7219/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – (OMISSIS) -, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), unitamente a se’ medesima, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2870/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 13.7.2012, depositata il 03/08/2012;
dato atto della relazione di causa nella camera di consiglio dell’11/12/2014 del Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito il ricorrente nella persona dell’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti, insistendo nell’accoglimento del ricorso;
udito la controricorrente nella persona dell’Avvocato (OMISSIS) che si riporta al controricorso;
Dato atto che e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis cpc del seguente tenore:
– Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7046/2005, respinse l’opposizione; la Corte di Appello di Napoli, adita dall’avv. (OMISSIS), con decisione n. 2870/2012, rigetto’ il gravame.
– Quanto al primo motivo di appello, con il quale lo stesso avv. (OMISSIS) aveva riproposto il motivo di opposizione relativo alla mancanza di rituale procura, osservo’ la Corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva ritenuto provato il conferimento del mandato, traendo tale convinzione dalla sottoscrizione dell’atto di citazione e dalla attivita’ difensiva svolta dall’avv. (OMISSIS) sia in udienza – rispetto alla quale la sottoscrizione del relativo verbale da parte dell’istruttore avrebbe costituito prova privilegiata dell’espletamento dell’incarico – sia mediante redazione e deposito di atti difensivi; ritenne altresi’ il giudice del gravame che non fosse rilevante il riferimento alle formalita’ di conferimento della procura mediante gli atti elencati nell’articolo 83 c.p.c., atteso che l’atto di citazione, in cui l’appellante assumeva di stare in giudizio da se’, in unione con la collega, era stato sottoscritto da entrambi, cosi’ come gli altri atti e comparse depositate nel corso del giudizio.
– Quanto al secondo motivo, con il quale si era dedotta la nullita’ del giuramento decisorio – deferito dall’avv. (OMISSIS) alla (OMISSIS) in ordine all’espletamento da parte della predetta di attivita’ difensive nella causa intrapresa contro il Consorzio Goi ed in relazione al fatto che la stessa (OMISSIS) non avrebbe ricevuto alcun compenso per l’opera prestata – per il fatto che era stato ammesso solo il secondo capitolo, cosi’ snaturando il senso del mezzo, osservo’ la Corte napoletana che non vi sarebbe stata, da parte del giudice di primo grado, alcun immutamento della formula del giuramento – tale da consentire la revoca del deferimento ex articolo 236 c.p.c., – ma solo l’espunzione del primo capitolo in quanto le circostanze ivi descritte sarebbero gia’ stata accertate aliunde e sarebbero comunque state esposte in modo generico.
– Quanto al terzo motivo – con il quale l’avv. (OMISSIS) aveva lamentato la mancata dimostrazione dell’effettuazione delle attivita’ professionali rispetto alle quali l’avv. (OMISSIS) aveva chiesto il compenso – la Corte distrettuale ribadi’, come gia’ il giudice del grado precedente, che la sottoscrizione degli atti difensivi e la presenza in udienza della professionista, certificata dai verbali di causa, costituivano prova sufficiente della sua attivita’ in favore dell’appellante; la deduzione poi che l’avv. (OMISSIS) avrebbe sottoscritto atti difensivi il cui autore o coautore sarebbe stato lo stesso avv. (OMISSIS), non avrebbe costituito circostanza tale da elidere il diritto al compenso, in quanto la tariffa professionale, all’articolo 7, garantiva a ciascuno dei co-difensori il diritto al pagamento delle proprie spettanze.
– Per la cassazione di tale sentenza l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, facendo valere tre motivi di annullamento; l’avv. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
– 1.a – Il mezzo non e’ fondato in quanto nel contenzioso che vedeva contrapposti i due professionisti, il diritto al compenso nasceva dal conferimento del mandato e dall’espletamento dell’incarico, circostanze queste (la seconda con forti limitazioni) ammesse dallo stesso ricorrente; la ritualita’ della procura non avrebbe avuto un rilievo neppure se avesse formato oggetto di eccezione da parte dell’avversario nel processo ove si svolse quell’incarico (unico interessato al rispetto delle formalita’ di conferimento della procura) atteso che, per come risulta dalla narrativa che precede, la citazione nel giudizio presupposto venne sottoscritta anche dallo stesso avv. (OMISSIS) ex articolo 86 c.p.c..
– 1.a.1 – Posta in questi termini la res dubia non e’ utilmente invocabile a sostegno del mezzo in esame la soluzione data dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 10967/2001 – la cui parafrasi costituisce la base del motivo – perche’ la questione cola’ controversa (che determino’ l’adozione della pronunzia a Sezioni Unite solo ratione materiae, trattandosi di ricorso avverso un provvedimento disciplinare contro un avvocato) riguardata la validita’ della rappresentanza in giudizio – come visto, non messa in discussione nel procedimento presupposto – e non gli effetti dell’esecuzione del contratto di patrocinio sul diritto a percepire il compenso.
– 2 – Con il secondo motivo vengono fatte valere la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2736 e 2739 c.c., e articolo 236 c.p.c., laddove la Corte del merito ritenne correttamente deferito il giuramento decisorio; come gia’ in appello il ricorrente contesta la correttezza dell’agire dell’istruttore sia perche’ il deferimento avrebbe dovuto riguardare i due capitoli sia perche’ la ragione della mancata accettazione del primo – relativa, come visto, alla sussistenza di riscontri istruttori sufficienti di per se’ a provare il diritto agito dall’avv. (OMISSIS) – urtava con la pacifica interpretazione di legittimita’ secondo la quale il giuramento decisorio puo’ essere sempre ammesso, anche se la circostanza sulla quale viene deferito risultasse aliunde provata.
– 2.a – Il mezzo non e’ fondato in quanto la motivazione di esclusione del primo capitolo si basava su una duplice ratio decidendi, rappresentata non solo dalla sussistenza di prove sufficienti ma anche dalla genericita’ delle circostanze sulle quali doveva essere prestato il giuramento (“vero che l’avv. (OMISSIS) ha espletato effettivamente tutte le attivita’ per il giudizio (OMISSIS)-/ (OMISSIS)”) e tale motivazione non ha formato oggetto di specifica censura, essendosi limitato il ricorrente a dolersi che l’istruttore in primo grado non avesse modificato il capitolo al fine di renderlo “piu’ comprensibile ed agevole” (cosi’ a fol 7 del ricorso) – in disparte la considerazione che il potere correttivo al quale faceva riferimento non poteva esplicarsi con finalita’ integrative dell’esposizione di una realta’ processuale insufficientemente articolata.
– 3 – Con il terzo capitolo viene denunziata la violazione degli articoli 2727, 2728, 2729 e 1697 c.c., assumendosi che, non ammettendo il Tribunale la prova per testi – dedotta al fine di dimostrare che le attivita’ difensive poste in essere e riferibili all’avv. (OMISSIS) in realta’ sarebbero state elaborate dal ricorrente, cosi’ che la partecipazione della collega si sarebbe limitata alla sottoscrizione di tali atti ed alla partecipazione alle udienze – e confermando poi la Corte di Appello tale statuizione, si sarebbe impedita la dimostrazione contraria ad una evidente presumpio hominis.
– 3.a – Il motivo presenza profili di inammissibilita’ e di infondatezza
– 3.a.1 – Quanto ai primi viene violato il principio di specificita’ del ricorso – anche indicato come autosufficienza dello stesso – laddove non vengono riportati i capitoli di prova; quanto al secondo e’ erroneamente invocato il ragionamento per presunzioni in quanto la Corte del merito non dedusse la sussistenza dell’espletamento del mandato da elementi presuntivi bensi’ da atti direttamente significativi dello stesso, con valenza logica univoca; le considerazioni poi fatte dalla Corte del merito – che debbono in questa sede di legittimita’ trovare conferma – relative alla sussistenza del diritto al compenso anche in caso di co-difesa, rendono ininfluente l’accertamento del “peso” che la dedotta impostazione delle difese potesse avere sul diritto a percepire il compenso.
– 4 – Il ricorso e’ pertanto idoneo ad essere trattato in camera di consiglio a’ sensi – dell’articolo 375 c.p.c., n. 5, articoli 376 e 380 bis c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato.
1 – Il collegio condivide le considerazioni appena sopra riportate, alle quali non sono state efficacemente contrapposte valide argomentazioni contrarie ne’ nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., ne’ in sede di discussione orale in sede di adunanza camerale.
2 – In particolare, non appare esser stato affrontato il punto centrale esposto in relazione, relativo alla differente funzione svolta dalla procura – atto ad efficacia esterna, idoneo a giustificare: nei confronti dei terzi, la difesa, ad opera del professionista, in favore del cliente e, nei confronti di quest’ultimo, l’assunzione di iniziative processuali destinate a incidere nella sua sfera giuridica – e dal mandato professionale – atto a rilevanza interna, necessario per la riferibilita’ degli effetti della, sicuramente svolta, attivita’ professionale della quale si chiede il pagamento-: il rigore formale che presidia il conferimento della procura e la sua stessa esistenza sono dunque funzionali al primo dei due aspetti ma non toccano il secondo che dipende solo dal riscontrato esercizio di una valida difesa in favore del cliente stesso.
2.a – La mancanza della procura in capo all’avv. (OMISSIS) dunque avrebbe comportato solo il pericolo che controparte (nel giudizio presupposto) ritenesse invalidamente assunte le iniziative processuali adottate da tale professionista in nome dell’avv. (OMISSIS) (ipotesi questa non verificatasi); nell’ambito invece della difesa concretamente assunta quel che rilevava era, come sopra indicato, che vi fosse stata una determinata attivita’ processuale da parte del professionista e che essa si fosse efficacemente svolta nell’ambito della co-difesa: sul punto, come messo in rilievo nella relazione, ogni contestazione del ricorrente si e’ rivelata infondata.
2.b – Al postutto la richiamata interpretazione di legittimita’ (di cui e’ espressione Cass. Sez. Un. n. 10967/2001) che stabilisce la non dimostrabilita’ della esistenza della procura se non con gli atti espressamente previsti nell’articolo 83 c.p.c., (peraltro contrastata da divergente orientamento: v. Cass. Sez. 2 n. 8620/1996; Cass. Sez. 2 n. 6850/2001, attinenti a procure ad litem presupposte da procure ad negotia o a procure non leggibili) ha riguardo alla prima delle due funzioni che la procura e’ destinata ad adempiere, con riguardo dunque alla riferibilita’ al cliente degli effetti dell’attivita’ professionale svolta e non tocca invece la differente problematica se l’esistenza del mandato professionale (e la conseguente insorgenza di obbligazioni pecuniarie tra cliente e difensore) una volta che sia stato in concreto ed efficacemente espletato – e venga in rilievo come fonte di ragioni di credito nei confronti del mandante – possa essere dimostrata anche in assenza di una formale procura.
3 – Per quello che concerne la contestata non riducibilita’ dei capitoli di giuramento decisorio, la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., non ha offerto spunti critici sufficienti a contrastare le argomentazioni contenute in relazione, attinenti alla decisione della Corte di merito di (sostanzialmente) escludere la decisorieta’ del giuramento se rivolto alla dimostrazione di fatti non sufficientemente determinati.
4 – Quanto al terzo motivo, mancano, nella memoria difensiva, accenni alla problematica svolta in relazione, attinente alla violazione del c.d. principio di autosufficienza.
5 – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come indicato in dispositivo; a’ sensi della Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, atteso che il ricorso e’ stato notificato il 13 marzo 2013, dunque successivamente al 30 gennaio 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 228 del 2012.
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