Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 luglio 2012 n. 11295[1]

Infatti, il rilascio del contrassegno da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo – in forza del combinato disposto dell’articolo 127 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209 e dell’articolo 1901 codice civile – a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.

Inoltre, la menzionata disciplina copre anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto di talché, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato (Cass. 6026/2001).

Il contrassegno e il certificato di assicurazione operano nell’interesse e a tutela dell’infortunato, in quanto assolvono alla funzione di comunicare a terzi (segnatamente i danneggiati e gli organi accertatori del traffico), la copertura assicurativa del veicolo.

 

Sorrento 6 luglio  2012

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto

 

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