Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 4 settembre 2014, n. 18722
“Rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nel procedimento di divorzio relativo a R.C. e R.S. poneva a carico di quest’ultimo un assegno pari a 200 euro mensili in favore della moglie in virtù dell’Inadeguatezza dei mezzi della C., comparati con quelli dell’ex coniuge e della breve durata (due anni) del vincolo coniugale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.C. e controricorso con ricorso incidentale lo S.. Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 898 del 1970 per l’erronea valutazione dei criteri indicati dal comma sesto della norma predetta con particolare riferimento all’errata considerazione dei redditi e delle consistenze patrimoniali della ricorrente in correlazione con l’assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all’ex marito. In particolare non era stato valutato che lo S. godeva di un reddito 16 volte superiore a quello della moglie e di un patrimonio ben più cospicuo a fronte della modestissima condizione reddituale della C. e della mancanza di qualsiasi redditualità presente e futura dagli immobili di sua proprietà. La dedotta esistenza di cespiti patrimoniali o reddituali occulti è stata, peraltro, meramente dedotta, tenuto conto dell’esito dell’attività imprenditoriale svolta dalla C.. Infine dei tutto pretermesse sono state le ragioni della separazione da ascriversi esclusivamente alla responsabilità del marito. Il motivo è stato prospettato anche con riferimento al vizio di motivazione.
Nel medesimo motivo viene dedotta l’omessa pronuncia sulla richiesta di attribuzione di una quota del TFR ex art. 12 bis I. n. 898 del 1970, secondo la Corte d’Appello estranea all’oggetto della decisione in quanto limitata, secondo quanto disposto in sede di cassazione con rinvio, all’attribuzione dell’assegno di divorzio. Al riguardo afferma la ricorrente di aver formulato fin da[ primo grado la domanda in questione, per tutte le fasi del giudizio, chiedendo anche la produzione della documentazione attestante l’ammontare del TFR.
Nel terzo motivo viene censurata la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite operata dalla Corte d’Appello sia per i gradi di merito che per il giudizio di legittimità, dal momento che al ricorrente è risultata totalmente vittoriosa e le è stato necessario percorrere tutte le fasi del giudizio.
Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità per tardività del controricorso. L’istanza di rimessione in termini non può essere accolta in quanto l’erronea identificazione dell’indirizzo del legale della parte ricorrente presso il domicilio eletto non può non essere ascritta alla carenza di diligenza della parte notificante che non ha verificato preliminarmente e tempestivamente la correttezza dell’indicazione contenuta nel ricorso, non essendo infrequente la duplicazione di nomi di strade per una città così grande come Roma.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile sotto entrambi i profili prospettati mirando complessivamente ad una selezione e valutazione dei fatti rilevanti per la decisione alternativa a quella eseguita dalla Corte d’Appello. Deve osservarsi al riguardo che la Corte d’Appello sulla base del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, ha verificato l’inadeguatezza dei mezzi della ricorrente rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio ed ai fini della quantificazione ha tenuto conto degli indici reputati rilevanti tra quelli indicati nell’art. 5 comma sesto della I. n. 898 del 1970, non essendo tenuta a ripercorrerli analiticamente tutti. In particolare ha considerato prevalenti sugli altri il criterio della durata, molto breve, del matrimonio e sull’autonomo lungo percorso di vita vissuto da ciascuna delle parti prima del divorzio. Le dedotte ragioni del disfacimento della comunità familiare a fronte di una così lunga fase separativa sono state ritenute recessive ai fini della determinazione in concreto dell’assegno divorzile secondo una graduazione che, ove sostenuta da motivazione complessivamente esauriente ed adeguata (come nella specie) risulta incensurabile. Ancora più strettamente attinenti a[ merito e, conseguentemente inammissibili sono le censure relative alla comparazione tra i redditi, ampiamente ed esaurientemente affrontate nella sentenza impugnata.
Per quanto riguarda infine il dedotto mancato riconoscimento della quota del TFR deve osservarsi che la Corte d’Appello ha motivato il rigetto sulla base di due rationes decidendi, una delle quali, quella relativa al difetto di allegazione e prova del riconoscimento dei predetto TFR, idonea a sostenere il rigetto. Con motivazione molto sintetica ma adeguata è stato affermato che la ricorrente si è [imitata a formulare la domanda in mancanza di alcuna allegazione circostanziata sull’esistenza e la liquidazione di un importo di tale natura. Né tale genericità viene specificamente contestata nel ricorso mediante la riproduzione o l’indicazione dei fatti in precedenza dedotti od allegati. Al riguardo non è sufficiente richiedere esplorativamente indagini patrimoniali, senza la specificazione dell’oggetto concreto delle ricerche che s’intendono eseguire.
Il secondo motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato dal momento che la compensazione nella specie è stata motivata sulla base del criterio della valutazione ponderale e comparativa, concretamente risultante dall’esito del giudizio, della posizione delle parti rispetto all’esito del giudizio, pervenendo alla conclusione dell’esistenza di una condizione di sostanziale parità che ha giustificato la statuizione assunta ed che ha adeguatamente integrato i “giusti motivi”indicati nell’art. 92 secondo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto.”
Il Collegio aderisce alla relazione osservando in ordine alla memoria depositata che in ordine al primo motivo la comparazione risulta eseguita con valutazione incensurabile; in ordine al secondo non è stata mai dedotta l’indicazione specifica di istanze istruttorie diverse dall’indagine patrimoniale; in ordine al terzo la motivazione adeguata della sentenza impugnata ne esclude la censurabilità. In conclusione deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale e il rigetto del principale. La reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese del presente r cedimento. Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, quater d.p.r. n. 115 del 2002 sia in ordine al ricorso principale che incidentale.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Rigetta il ricorso principale.
Compensa le spese di lite del presente procedimento.
Dà atto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale ed incidentale.
Leave a Reply