SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – 3 CIVILE
Ordinanza 4 ottobre 2013, n. 22684
In fatto e in diritto
Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: “1- La sentenza impugnata (Tribunale di Taranto, 08/06/2011, non notificata), ha confermando la statuizione di primo grado, che rigettava la pretesa dell’odierna ricorrente in merito ai danni da lei subiti in seguita alla caduta nei pressi di un tombino a suo giudizio dissestato. Nel disattendere la richiesta risarcitoria, il Giudice di merito riconosceva che indipendentemente dalla norma applicabile al caso (art. 2043 o 2051 c.c.), il fatto era diretta conseguenza della distratta condotta dell’istante, la quale, con la minima diligenza avrebbe ben potuto scorgere la presenza del tombino e lo stato in cui si trovava. Inoltre, si evidenziava che, neanche in sede di appello, venivano chiariti i lamentati dissesti del tombino.
2. – Ricorre per cassazione M.A. , sulla base di quattro motivi di ricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. – Col I motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2043, 2051, 2697 e 1227 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione.: il giudice di merito avrebbe ritenuto non provata, contrariamente dalle risultanze di causa, il lamentato dissesto presentato dal tombino, onere della prova, comunque a suo giudizio non incombente su di essa a cui viceversa competerebbe solo la dimostrazione del nesso tra danno e cosa in custodia. – Col II motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 14 e 21 C.d.S. art. 40 Reg. edilizio comune di Taranto, nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il giudice territoriale, riconoscendo prevalente la condotta negligente dell’odierna ricorrente, avrebbe omesso di considerare (e quindi di motivare) la condotta colposa del comune, ravvisabile nella mancata manutenzione del tombino. – Col III motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 2051 c.c., anche in relazione all’art. 1176 c.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il Tribunale, attribuendo rilievo decisivo alla condotta negligente dell’odierna
ricorrente, non avrebbe tenuto conto della massima di esperienza secondo cui “chi cammina regolarmente sui marciapiedi ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento posto che l’attenzione dei pedoni, proprio perché la loro circolazione avviene in un luogo pubblico, può essere catturata da una serie di circostanze idonee ad abbassare il loro livello di vigilanza [….]; sicché non si può certamente esigere da parte del pedone un continuo e scrupoloso controllo dello stato dei marciapiedi, dovere, questo che esulerebbe da quello di ordinaria diligenza”. – Col IV motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. e motivazione illogica, avendo il Giudice di merito aderito a un orientamento del Tribunale di Taranto contrario alle ragioni della ricorrente.
4. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1- I primi tre motivi di ricorso, data l’intima connessione, possono essere trattati in modo congiunto. Circa la responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., il consolidato orientamento di questa S. C, individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue, l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11, ord., secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa). La sentenza impugnata, ha invece congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati. Correttamente ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (tombino) e la caduta della ricorrente, ascrivendo questa a sua negligenza, non risultando tra le altre cose, nemmeno chiarita la condizione di lesività posseduta dal tombino in oggetto.
In altri termini: la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell’evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cass., 17 gennaio 2008, n. 858, cit.) e nella specie è stato escluso un nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro occorso alla ricorrente;
Senza contare che il caso fortuito cui fa riferimento l’art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Deve ribadirsi -infatti – che nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
4.2 – Palesemente inammissibile è invece il quarto motivo di ricorso, poiché generico e formulato in violazione dei principi di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione. In poche righe la ricorrente denuncia l’adesione da parte del Tribunale ad un orientamento del Tribunale di Taranto, contrario alle sue ragioni, senza neanche indicare tale orientamento e non evidenziando come detta adesione possa integrare la violazione della norma denunciata.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.” La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte. Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Leave a Reply