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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  31 ottobre 2013, n. 24667

Fatto e diritto

In un procedimento di divorzio tra S.M. e R.A., il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere con sentenza in data 28/04/2009 accoglieva la domanda di assegno per la moglie e per la figlia, a carico del marito. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 1 aprile 2010, in riforma, escludeva tali assegni.
Ricorre per cassazione la moglie, in punto assegno divorzile.
Resiste con controricorso il marito.
La moglie ha depositato memoria per l’udienza.
Non si ravvisa violazione alcuna di legge.
Il provvedimento impugnato presenta una motivazione congrua e non illogica.
Il ricorrente propone nella sostanza profili e valutazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede.
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 2156 del 2010), il giudice può desumere il tenore di vita pregresso cui deve rapportarsi l’assegno di divorzio, dai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio.
Chiarisce il giudice a quo, sulla base della documentazione in atti, che la R. possiede adeguati mezzi di sostentamento, analoghi se non superiori a quelli del marito, che percepisce solo un reddito da pensione.
Non è affatto vero, come sostiene la ricorrente, che il giudice a quo abbia ritenuto rilevanti eventuali contributi di sostentamento alla R., da parte della figlia maggiorenne, con essa convivente.
Afferma la sentenza impugnata che la ricorrente ha aperto un esercizio di abbigliamento con un notevole volume di affari ed un buon reddito annuo per il 2008. Si precisa ulteriormente che non è da considerarsi cessata l’attività, in quanto nel medesimo esercizio è intervenuta la figlia maggiorenne. Si valuta la sussistenza di una redditività adeguata, con sufficienti mezzi di sostentamento per madre e figlia che, tra l’altro, ha acquistato un’auto di elevata cilindrata.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.000,00 per compensi ed €. 100.00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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