Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 30 aprile 2014, n. 9498
Osserva
In un procedimento di divorzio, tra B.M. e R.A., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 13/05/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l’assegno in favore della moglie.
Ricorre per cassazione la B..
Resiste con controricorso il marito.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).
In sostanza la ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Il giudice a quo analizza la posizione della moglie e ritiene che la quota ereditaria di immobile, appartenente alla famiglia del marito, liquidata dal marito stesso, con versamento a lei di una cospicua somma, può compensare le eventuali diminuzioni, peraltro non provate, di reddito della moglie (in sede di separazione consensuale, del resto, entrambi i coniugi avevano dichiarato di essere autosufficienti economicamente).
Quanto alla malattia della moglie, il giudice a quo ritiene che dalla documentazione emerga un sostanziale ristabilimento, e quindi l’assenza di ogni ricaduta sulla produzione del reddito della moglie stessa.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.000,00 di cui €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
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