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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 settembre 2013, n. 20182

Premesso in fatto

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1. – Con al sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da F.M. contro la s.r.l. King Holidays, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di un pacchetto turistico e per ottenere la restituzione della somma pagata ed il risarcimento dei danni.
L’attore in primo grado, avendo acquistato dalla convenuta un viaggio in Marocco per sé e per il figlio undicenne per il prezzo interamente pagato di complessivi E. 3.700,00, non ha potuto imbarcarsi all’aeroporto per la mancanza della documentazione occorrente per l’espatrio del minore. Nel processo affermava di non avere ricevuto le necessarie informazioni dal tour operator, che gli aveva detto essere richiesta solo la carta di identità, accompagnata dal voucher e dalla prenotazione alberghiera.
La Corte. di appello ha motivato il rigetto della domanda di restituzione del prezzo – che il Tribunale aveva accolto – con la motivazione che il ragazzo era munito del solo certificato di nascita vidimato dal Questore, sul retro del quale erano elencati i paesi verso i quali il documento autorizzava l’espatrio, paesi fra i quali non rientrava il Marocco, e che nel programma di viaggio era specificato che, per i minori fino a quindici anni, occorreva per l’ingresso in Marocco il passaporto o l’iscrizione sul passaporto dei genitori.
Ha soggiunto che l’agenzia di viaggio è tenuta a dare compiuta informazione ai turisti delle condizioni dì ingresso nel paese di destinazione, ma non dei titoli abilitativi all’espatrio.
Il M. propone ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
2. – Con l’unico motivo il ricorrente – premesso che nel giudizio di merito è stato pienamente provato il fatto che il tour operator gli aveva dato informazioni errate, affermando che per l’espatrio in Marocco era sufficiente la carta di identità (tanto che non sono stati ammessi dal Tribunale i capitoli di prova da lui dedotti in proposito, perché attinenti a circostanze pacifiche) – assume che non gli è stato fornito alcun catalogo, opuscolo o programma del viaggio; che sul contratto non è stata apposta la sua specifica sottoscrizione all’attestazione di avere ricevuto e di accertare i documenti e le informazioni di viaggio di cui sopra, che pertanto non vi è prova che il tour operator lo abbia informato circa i documenti occorrenti; che è palesemente illogica la distinzione fra documenti di uscita dall’Italia e documenti di ingresso nel paese di destinazione e la motivazione per cui l’operatore turistico sarebbe tenuto a rendere noti gli urti e noti gli altri.
3. – Il ricorso non appare fondato.
Deve essere senz’altro condivisa la tesi del ricorrente circa la necessità che il tour operator fornisca ai viaggiatori tutta le informazioni necessarie, per l’uscita dall’Italia e per L’ingresso nel paese di destinazione: aspetti peraltro strettamente collegati se non inscindibili, in relazione ad un viaggio con destinazione limitata ad un singole paese. Per questa parte la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.
Resta il fatto che l’argomentazione di cui sopra non è l’unica, ma si aggiunge al rilievo che il documento vidimato dal questore relativo all’espatrio del figlio, in possesso del M., indicava espressamente i paesi per i quali l’espatrio era consentito e non vi era incluso il Marocco.
Vero è che le diverse indicazioni del Tour operator avrebbero potuto giustificare l’affidamento del turista ed il mancato, approfondito esame del documento, venendo a configurare quanto meno un concorso di colpa a carico della King Holidays, le cui informazioni circa le condizioni necessarie per il viaggio avrebbero dovuto essere chiare, precise e tali da non dar luogo ad equivoci.
Ma la questione del concorso di colpa non risulta preposta né discussa in sede di merito, e non consentito in questa sede sostituire alla valutazione dei fatti compiuta dalla Corte di appello altra e diversa valutazione, entrando nel merito della controversia.
Quanto sopra assorbe anche la censura relativa all’asserita, omessa valutazione da parte della Corte di appello del fatto che non sarebbe stato consegnato al M. il programma di viaggio, né alcun opuscolo informativo.
A parte la circostanza che verrebbe nella specie a configurarsi un errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione della sentenza, ma non quale motivo di ricorso per cassazione, l’esplicita indicazione sul documento di espatrio dei Paesi per i quali il documento era valido costituisce circostanza a cui la Corte dì appello ha palesemente attribuito efficacia assorbente di ogni altra considerazione.
4.- Il ricorso non può che essere rigettato­
A ciò propongo si provveda, con ordinanza in Camera di consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

Il Collegio, esaminati gli atti, ha condiviso la soluzione e gli argomenti proposti dal Relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente non valgono a disattendere.
La Corte di appello ha respinto la domanda sulla base di una serie di accertamenti in fatto, fra cui quello che il programma del viaggio specificava che, per l’ingresso in Marocco del minori di quindici anni, era richiesto il passaporto o l’iscrizione sul passaporto dei genitori, e quello che il documento in possesso del M., cioè il certificato di nascita vidimato dal Questore, elencava sul retro i paesi in cui il documento permetteva l’ingresso) e fra essi non rientrava il Marocco.
Ne ha dedotto che il ricorrente avrebbe potuto accertate l’inidoneità della documentazione di cui era in possesso tramite l’ordinaria diligenza: circostanza che ha palesemente ritenuto assorbente, rispetto alle asserite violazioni dei doveri di informazione.
Trattasi di valutazioni di merito, non suscettibili di riesame in questa sede di leggittimità.
Né si può condividere quanto il ricorrente afferma circa l’irrilevanza del concorso di colpa del creditore, ove si tratti di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto.
Pur se l’art. 1227 cod. civ. menziona il concorso di colpa del creditore con specifico riferimento all’efficacia causale del concorso di colpa quale fonte di danni, quindi con riferimento alle azioni risarcitorie derivanti dalla responsabilità contrattuali, omissioni e negligenze del destinatario della prestazione sono indubbiamente rilevanti anche in tema di risoluzione, soprattutto per quanto concerne l’accertamento dell’importanza dell’inadempimento.
Il giudice può tenere conto, pertanto, delle circostanze che il creditore conosceva, od avrebbe potuto agevolmente conoscere facendo uso dell’ordinaria diligenza, nel decidere se l’inadempimento del dovere di informazione sia stato sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del contrasto.
Il ricorso deve essere rigettato.
Considerata la natura della controversia e la difformità fra le sentenze di merito, che può avere creato nel ricorrente incertezza circa la corretta soluzione della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione

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