Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito n’trascritta, riportandosi tra parentesi quadra le correzioni conseguenti ad errori materiali:
«1. Con sentenza depositata il 10 maggio 2012 la Corte di appello di Catania – rigettando l’appello proposto da C.M., M.M., C.M. e R.M. – ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania n. 669/2009 di rigetto della domanda proposta dagli appellanti nei confronti della Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro congiunto G.M. nel sinistro stradale verificatosi in data 2 gennaio 2005, asseritamente provocato dalla irregolare condotta di guida del conducente di un motoveicolo non identificato; condannava, quindi, gli appellanti al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione C.M., M.M., C.M. e R.M. formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 e 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; II) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 111 Cost. sul giusto processo ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; III) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 91 cod. proc. civ..
4.1. I primi due motivi, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione, sollecitano un inammissibile riesame del materiale probatorio e una soluzione della controversia favorevole alla tesi di parte ricorrente, svolta, peraltro, in termini estremamente generici. Invero i motivi all’esame ripropongono, in buona sostanza, quella medesima incoerenza sottesa alla tesi difensiva già evidenziata dalla Corte di appello (laddove rileva che vi è un contrasto logico insanabile tra «l’affermazione degli appellanti di aver potuto identificare il soggetto responsabile nel fratello del teste L. solo in esito al giudizio e dunque grazie specificamente all’esame L., non escusso in precedenza» e l’argomento a sostegno del primo motivo di appello, secondo cui il teste L. e il c.t.u. confermerebbero «la loro tesi in ordine alla non identificabilità dei motoveicoli»), posto che, per un verso, sembrano insistere sulla tesi della “non identificabilità” del veicolo, cui sarebbe (in tesi) ascrivibile l’incidente – e quindi sulla legittimazione passiva dell’impresa designata per il F.G.V.S. – e, per altro verso, sembrano prendere atto della “identificazione” dello stesso veicolo, senza, tuttavia, smentire il rilievo della decisione impugnata, secondo cui «l’identificazione dei mezzi con i quali viaggiava il M. non avrebbe incontrato all’evidenza alcuna difficoltà, proprio perché i testi L. e L. riferiscono di una gita di gruppo dei quattro motoveicoli».
4.2. Nessuna incongruenza logica, né violazione di legge è ravvisabile nel percorso motivazionale della decisione impugnata, dovendosi, piuttosto, osservare che parte ricorrente – lamentando che i giudici a quibus abbia[no] posto a suo carico indagini che spettava al P.M. svolgere – travisa la ratio decidendi, dal momento che ciò che è stato rilevato nella decisione impugnata è l’atteggiamento negligente o almeno evasivo degli odierni ricorrenti «che non hanno ritenuto di documentare e neppure riferire quale sia stato l’esito del procedimento penale».
4.3. Da ultimo, ma non per ultimo, si evidenzia la mancata ottemperanza dell’onere dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, laddove si assume che la tesi della “non identificabilità” troverebbe conferma nella c.t.u. e si lamenta che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente sul punto, senza, tuttavia, riportare né le argomentazioni del c.t.u., asseritamente in contrasto con quelle svolte nella decisione impugnata, né le deduzioni svolte al riguardo con il primo motivo di appello.
Si rammenta che l’autosufficienza del ricorso per cassazione che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazion, risulta ora tradotta nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n. 8077 in motivazione). In particolare la norma di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., ponendo come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili (cfr. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547; SS.UU. 25 marzo 2010, n. 7161) Merita puntualizzare che le SS.UU. (sentenza 3 novembre 2011 n. 22726), intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 comma 2, n. 4 cod. proc. civ., hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento.
4.3. Per il resto i motivi all’esame si incentrano su un obiter – e cioè sul dubbio formulato dalla Corte di appello sulla responsabilità, sia pure concorrente, di altro veicolo – dal momento che la decisione impugnata poggia sulla considerazione che tutti i motoveicoli «astrattamente sospettabili di un coinvolgimento causale erano facilmente conoscibili», risultando evidentemente assorbita, a fronte di tale rilievo, conducente all’affermazione del difetto di legittimazione del F.G.V.S., l’indagine sulla (cor)responsabilità dei conducenti di detti motoveicoli.
5. Il terzo e ultimo motivo – a prescindere dall’ambigua prospettazione [della censura] in termini di vizio motivazionale con riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. – è manifestamente infondato, alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, in punto di regolazione delle spese processuali secondo soccombenza e di determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione, in base ai quali:
in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta. (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2730);
l’art. 6, primo comma, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. 11 marzo 2006, n. 5381 Cass. 15 luglio 2004, n. 13115).»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Leave a Reply