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Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 28 agosto 2012 n. 14681. Il fondo di garanzia per le vittime della strada non può rivalersi nei confronti del proprietario dell’auto responsabile del sinistro se l’auto, senza copertura assicurativa, gli era stata rubata

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 agosto 2012 n. 14681[1]

 

Per la Cassazione, dunque, nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l’obbligazione del Fondo di garanzia, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 19 (legge 990/1969) e perciò l’azione di regresso dell’assicuratore e quella di rivalsa dell’impresa designata sono correlate all’astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato.

 

Sorrento 29 agosto 2012.

Avv. Renato D’Isa

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