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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 26 settembre 2013, n. 22113

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I – Il Consigliere relatore ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-6is c.p.c.:

‘1. – R..G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la società Gruppo Majorca s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla vendita di piastrelle per pavimento, che asseriva viziate.

1.1. – Accogliendo l’eccezione della società convenuta, il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione, ai sensi dell’art. 1495 c.c., dell’azione di garanzia.

1.2. – Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Bologna, che riteneva trattarsi di fattispecie di vendita aliud pro alio, con conseguente assorbimento della questione di prescrizione, e condannava pertanto la società convenuta al pagamento in favore di R..G. della somma di Euro 9.986,66, oltre accessori.

2. – Per la cassazione di tale sentenza la Gruppo Majorca s.p.a. propone ricorso, notificato a T..B. e a G.P. , quali eredi di R..G. .

2.1. – Queste ultime resistono con controricorso.

3. – Tre i mezzi d’annullamento.

3.1. – Col primo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1495 e 1497 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 1 c.p.c., in quanto, si sostiene, il vizio rilevato dal c.t.u. (peraltro a distanza di più di tre anni dalla consegna della merce) consiste in un’usura dello strato superficiale delle piastrelle non riconducibile alla categoria dell’aliud pro alio.

3.2. – Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo, costituito dalla natura del difetto così come individuato e descritto dal c.t.u. Questi si è espresso in maniera dubitativa circa il fatto che i vizi della mercé superassero i limiti di tolleranza, ritenendoli non facilmente definibili e, per altro aspetto, soggettivi.

3.3. – Col terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1 n.5 in relazione all’art. 1453, 1495 e 1497 c.c. per avere (la Corte territoriale) completamente omesso ogni esame e quindi qualsiasi valutazione circa la denegata sussistenza del vizio, fatto controverso e decisivo per il giudizio (così, testualmente, a pag. 11 del ricorso).

4. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la comune inerenza al medesimo tema della natura del difetto controverso, sono infondati.

4.1. – Questi i principi di diritto che vengono in rilievo.

4.1.1. – In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto (Cass. nn. 26953/08, 5066/07 e 9227/05).

4.1.2. – Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (così Cass. n. 15355/04 e le tante successive conformi).

4.2. – Nella specie, la Corte territoriale ha rettamente individuato il discrimine fra il vizio della res vendita e la traditio aliud pro alio, ravvisando il primo nelle imperfezioni del processo di produzione o di fabbricazione, e la seconda nell’ipotesi di consegna di cosa diversa da quella venduta, che per individualità, consistenza e destinazione è inidonea a soddisfare in concreto i bisogni che hanno determinato l’acquirente all’acquisto. Quindi, la Corte felsinea ha altrettanto coerentemente applicato il principio di diritto premesso al caso esaminato, motivandone congruamente la sussunzione nell’ipotesi di aliud pro alio in considerazione del fatto che, in base a quanto emerso dalla c.t.u., le piastrelle vendute presentavano una durezza inferiore (4) in rapporto a quella dovuta per mattonelle destinate a pavimentazione (non inferiore a 5), valore espresso secondo la scala del metodo Mohs, adottato dalla normativa Europea UNI EN 101 (pag. 6 sentenza impugnata).

La circostanza che in altra parte della propria relazione il c.t.u. abbia formulato un giudizio di dubbio in risposta al quesito sul superamento dei limiti di tolleranza, attiene alla selezione degli elementi di giudizio idonei a fondare la decisione, attività che compete al giudice di merito e che, per le ragioni premesse al p.4.1.2. che precede, non può essere sindacava in sede di legittimità sol perché non rispondente alle diverse aspettative della parte. Inoltre, non essendo scalfita dai motivi in esame la qualificazione giuridica data dalla Corte territoriale in termini di aliud pro alio, i limiti di tolleranza, in quanto inerenti alla diversa ipotesi dei vizi della res vendita, costituiscono un fatto non decisivo per il giudizio.

5. – Il terzo mezzo è inammissibile.

Non solo in esso sono commisti in maniera non districabile profili di violazione di legge (con espresso richiamo agli artt. 1453, 1495 e 1497 c.c.) e di vizio motivazionale, ma altresì quest’ultimo aspetto è trattato con riferimento non alla trama argomentativa della sentenza impugnata e al relativo substrato logico, ma alle deduzioni difensive della parte odierna ricorrente, come se queste ultime integrassero la nozione di fatto controverso e decisivo sol perché, ovviamente, riferite ai fatti sostanziali di causa.

6. – Per le considerazioni svolte si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art. 375, n. 5 c.p.c.”.

II – La Corte condivide la relazione, non avendo pregio le opposte considerazioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Quanto ai primi due motivi, detta memoria torna a riprodurre e a interpretare la relazione del c.t.u., lì dove in essa si parla di difetto tale da non impedire l’uso delle mattonelle, ma si guarda dal considerare quanto precisato al riguardo nella sentenza impugnata. E poiché oggetto del giudizio di cassazione non sono i fatti di causa, ma la legittimità della decisione su di essi, è vano esercizio sostituire i primi alla seconda nel confrontarsi con i principi di diritto applicabili.

La Corte territoriale ha escluso proprio che le mattonelle in oggetto presentassero dei vizi di fabbricazione, osservando, per contro, che ‘le piastrelle fornite erano un prodotto privo di una caratteristica fondamentale per essere destinata alla pavimentazione, ossia della necessario durezza, per resistere al loro normale uso, cosa che denota una carenza strutturale che integra aliud pro alio, poiché riguarda l’essenza stessa della res compravenduta, tanto da essere un articolo completamente diverso da quello sul quale si è formato il consenso dei contraenti (…) le piastrelle fornite erano assolutamente prive di caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, ovvero avevano caratteristiche di durezza tali da renderle inservibili come pavimento, tanto che a pochi mesi dalla posa si presentavano scolorite ed usurate a causa di un coefficiente di durezza ben al di sotto di quello standard previsto dalla normativa tecnica per la destinazione a pavimentazione’ (v. pag. 7 sentenza impugnata).

In altri termini, secondo la valutazione operata dalla Corte bolognese, le piastrelle non erano viziate, ma avevano caratteristiche merceologiche diverse da quelle necessarie per l’impiego negoziato, sicché la fattispecie doveva ricondursi all’ipotesi della vendita aliud pro alio. Conclusione, quest’ultima, in linea con l’orientamento di questa Corte Suprema, secondo cui in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della mercé e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall’ipotesi della consegna aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico – sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (così e per tutte, Cass. n. 244/97).

Quanto al terzo motivo, parte ricorrente sostiene di non aver inteso dedurre profili di violazione di legge, ma solo denunciare un passaggio logico omesso nella sentenza impugnata, che non avrebbe né considerato le deduzioni difensive esposte dal Gruppo Majorca, né precisato per quale ragione sarebbe stato ‘evidente’ che il prodotto fornito era privo di una caratteristica fondamentale per essere destinato a pavimentazione, cioè della necessaria durezza.

È agevole replicare che a) il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. (nel testo della norma così come modificata dal D.Lgs. n. 40/06, applicabile ratione temporis alla fattispecie), potendo avere ad oggetto soltanto un ‘fatto controverso e decisivo per il giudizio’, non è denunciabile ‘in relazione’ a norme di legge (nello specifico, gli artt. 1453, 1495 e 1497 c.c., menzionati nell’intestazione del motivo di ricorso); di talché parte ricorrente non ha che da imputare se stessa per l’ambiguità giuridica della censura così come formulata nel ricorso; b) la motivazione può essere omessa, insufficiente o contraddittoria sempre relativamente ad un fatto, che a sua volta non va confuso con le argomentazioni difensive che le parti svolgono rispetto ad esso; c) le ragioni che hanno indotto la Corte d’appello a giudicare evidente che le piastrelle non presentavano la durezza necessaria per essere destinate a pavimentazione è esplicitata a pag. 6 della sentenza impugnata, testualmente trascritta, sia pure in parte, nel § 4.2. della relazione, cui pertanto si rinvia.

III – In conclusione il ricorso va respinto.

IV – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

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