disconoscimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 25 settembre 2013, n. 21882

Rilevato che:

1. Con ricorso del 5 maggio 2010 BB. adiva il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per sentire dichiarare che R.B. era figlio naturale di E.G. con tutte le conseguenze da statuire in ordine al suo mantenimento dalla nascita.
2. E.G. si costituiva e negava di aver avuto rapporti sessuali con la ricorrente ma solo una frequentazione lavorativa e di amicizia. Chiedeva il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale per i minorenni con sentenza dell’8/27 luglio 2011 ha accolto il ricorso dichiarando la paternità di R.B. da parte di E.G. Non ha statuito invece quanto alla richiesta di accertamento e condanna al contributo al mantenimento del minore.
4. Ha proposto appello E.G. e ha ribadito la circostanza già dedotta in primo grado secondo cui la B. si sarebbe procurata la gravidanza sottraendo e utilizzando una provetta contenente il suo liquido seminale. In conseguenza ha chiesto la riforma della sentenza al fine di accertare l’inesistenza di obblighi genitoriali a suo carico in quanto il concepimento era stato il frutto di un’azione dolosa in suo danno.
5. La B. ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello in quanto incentrato su circostanze estranee all’accertamento del rapporto di filiazione. Ha chiesto che la Corte di appello statuisse sulla domanda relativa al mantenimento del figlio R. da parto del padre e sulla sua domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in considerazione della natura gravemente lesiva della sua dignità morale delle difese svolte nel giudizio al G. Ha chiesto inoltre riformarsi la decisione di primo grado quanto alla disposta compensazione delle spese.
6. La Corte di appello di Catanzaro ha respinto l’appello principale e accolto integralmente quello incidentale condannando il G. al pagamento a titolo di mantenimento del figlio R. di un assegno mensile di 350 euro, al pagamento della somma di 1.000 euro a titolo di responsabilità ex art. 96 primo comma c.p.c. nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di appello. Ha ritenuto la Corte territoriale assolutamente non suffragata scientificamente la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante e temeraria la sua difesa processuale oltre che lesiva dell’integrità morale della B. Ha rilevato poi che il Tribunale per i minorenni, nonostante avesse in motivazione accertato e quantificato la misura del contributo al mantenimento non aveva conseguentemente statuito nel dispositivo.
7. Ricorre per cassazione E.G. affidandosi a quattro motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 269 e 2697 cod. civ.; b) violazione della competenza del giudico ordinario in materia di obblighi derivanti dalla accertata genitorialità; c) irragionevolezza della condanna alle spese processuali; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 96 primo comma c.p.c.

Ritenuto che:

8. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte di appello affermando che essa è basata su elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quanto alla sussistenza della relazione intima fra le parti che il G. ha negato nel corso del giudizio. Inoltre il ricorrente ritiene erronea la affermata irrilevanza della modalità del concepimento e insiste nel ritenere provata la dedotta utilizzazione fraudolenta del suo liquido seminale.
9. Il motivo è palesemente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che, nell’ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l’elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al “disvolere”‘ del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l’art. 30 Cost., fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo. Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto non provate e non avallate scientificamente in sede di C.T.U. le circostanze dedotte dal ricorrente con una motivazione del tutto logica ed esaustiva che lo stesso ricorrente non ha messo in discussione. La censura del ricorrente deve pertanto ritenersi infondata.
9. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ritiene il difetto di competenza del Tribunale dei minori (e della sezione minori della Corte di appello) relativamente agli obblighi che nascono dalla accertata genitorialità. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la competenza che, a norma dell’art. 68 della legge n. 184 del 1983, spetta al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità di minori si estende anche ai provvedimenti in tema di mantenimento e di determinazione del relativo assegno quali “effetti della sentenza” ex art. 277 cod. civ. e che il presupposto per una pronuncia in tal senso è la istanza di parte (Cass. civ. sezione I, n. 2572 del 20 marzo 1999 e n. 2907 del 27 febbraio 2002).
10. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura coma irragionevole la pronuncia della Corte
di appello di condanna alle spese dei due gradi del giudizio di merito. Il motivo è palesemente infondato avendo correttamente la Corte di appello fatto riferimento al criterio della soccombenza.
11. Infine con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 primo comma c.p.c. quanto alla sua condanna al pagamento della sanzione per lite temeraria limitandosi a ribadire di aver detto la verità e di non aver avuto smentita alla sua tesi a seguito dell’attività istruttoria svolta nel giudizio. Le stesse deduzioni del ricorrente confermano la fondatezza della condanna ex art. 96 c.p.c atteso che egli dopo aver esposto una ricostruzione dei fatti gravemente lesiva per la dignità della B. non ha provato in alcun modo le sue affermazioni con le quali ha inteso prospettare un accadimento quantomeno rocambolesco sotto il profilo umano e scientifico e cioè una gravidanza frutto della sottrazione e utilizzazione fraudolenta del suo liquido seminale.
12. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *