Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 26 febbraio 2016, n. 3791
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1527-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/26/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 09/05/2012, depositata il 15/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI Roberto Giovanni;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti.
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Ufficio fiscale di Rivoli notificava a (OMISSIS) un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004 per la ripresa a tassazione di maggiori imposte in relazione alla determinazione del reddito correlata alla verifica di spese sostenute nel periodo 2004/2008 e del possesso di autovetture incompatibili con i redditi dichiarati, alla stregua del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi al giudice tributario che respingeva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR del Piemonte n. 36/2012/26, depositata il 15.5.2012.
Secondo il giudice di appello la CTP aveva correttamente escluso l’esame della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente senza ledere il diritto al contraddittorio, posto che il questionario riportava l’avvertenza prevista dall’articolo 32. La CTR ricordava i principi espressi da Cass. n. 28049/2009 rilevando che in esito al questionario con richiesta di riscontro entro 15 giorni notificato alla parte era seguita la risposta con riserva di produzione di altra documentazione che era stata allegata soltanto in sede contenziosa. Era dunque provata la tardivita’ della produzione che, d’altra parte, era risultata parziale riguardando unicamente l’anno 2004 e non il periodo 2004/2009.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32. Nelle ipotesi di accertamento con redditometro – Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 – doveva ritenersi ammessa la produzione in giudizio di elementi contrari alla presunzione utilizzata dall’ufficio anche nel corso del giudizio e dopo l’accertamento. In ogni caso, la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 intendeva reprimere i comportamenti volti a celare ipotesi evasive e non poteva operare in caso di omessa allegazione di documenti dovute a situazioni organizzative con le banche. Ipotesi ricorrente nel caso di specie allorche’ l’istituto bancario aveva fornito i documenti utili solo il 4.12.2009.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di insufficiente motivazione. La CTR aveva errato nel ritenere necessaria la produzione di documentazione relativa ad annualita’ diverse dal 2004. Gli anni successivi a tale annualita’ riguardavano soltanto la voce relativa agli incrementi patrimoniali e non la gestione dei beni indice. Per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali era stata dimostrata la capacita’ di spesa relativa ad un quinto degli investimenti effettuati nel periodo 23004/2008 che l’articolo 38 presume sostenute con disponibilita’ acquisite in tale annualita’. Nessuna produzione doveva essere dunque prodotta per le annualita’ successive.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ ritenuto che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilita’ della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purche’ accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli articoli 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco – cfr. Cass. n. 11765/2014-.
Orbene, nel caso di specie non risulta che la CTR abbia fondato la propria decisione volta a ritenere inutilizzabile la documentazione prodotta dalla parte contribuente in giudizio sulla base della verifica anzidetta in ordine alla specificita’ della richiesta dell’Ufficio. Sicche’ la censura e’ fondata.
Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente inammissibile.
Ed invero, la censura sotto il profilo della motivazione della sentenza impugnata cela in realta’ l’errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che la contribuente avrebbe dovuto fornire prova dei redditi esenti per l’intero periodo del quadriennio entro il quale l’articolo 38 presume si siano prodotti i redditi non dichiarati per giustificare gli incrementi accertati. In assenza di contestazione sotto il profilo del vizio di violazione di legge la censura e’ dunque inammissibile.
Sulla base di tali conclusioni il primo motivo di ricorso va accolto, rigettato il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis codice procedura civile.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata ad altra sezione della CTR del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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