Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 25 febbraio 2014, n. 4416
Rilevato che
1. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 9/21 aprile 2010, ha respinto l’istanza di F.C. intesa a ottenere la revisione delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione consensuale intercorsa il 19 settembre 2006 fra i coniugi C. e L.F. e in particolare l’entità del contributo di mantenimento stabilito in suo favore nella misura di 600 euro mensili. A sostegno della richiesta di revisione F.C. aveva addotto la sua situazione di salute caratterizzata da una sclerosi multipla diagnosticata nel 2004 e che aveva subìto una imprevedibile accelerazione che gli aveva impedito di consolidare la sua attività di medico-psicoterapeuta e aveva determinato il decremento dei suoi redditi da lavoro successivamente alla omologazione della separazione consensuale.
2. F.C. ha proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale. Si è costituita M.L.F. e ha proposto, a sua volta, istanza di revoca o di riduzione dell’assegno fondata dalla recente e consistente contrazione del reddito derivante dall’attività di farmacista di cui è titolare.
3. Il reclamo è stato respinto dalla Corte di appello di Catania che ha riscontrato la mancanza di motivi per la revisione, sopravvenuti alla separazione, dato che la patologia a carico del C. era già presente e aveva pacificamente un decorso degenerativo mentre all’epoca della separazione non risultava affatto che il C. avesse intrapreso un’attività professionale. Quanto alla richiesta della L.F. la Corte ha rilevato l’insussistenza di una prova certa relativa alla stabile riduzione delle complessive risorse economiche dell’obbligata alla corresponsione dell’assegno.
4. Propone ricorso per cassazione F.C. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce: a) totale e manifesta illogicità della motivazione adottata; b) violazione delle norme di diritto e dei principi e enunciati dalla Suprema Corte; c) mancata acquisizione dei mezzi istruttori proposti e conseguente violazione delle norme di diritto.
5. Con il primo motivo di ricorso il C. deduce che la Corte di appello non ha valutato il fatto, imprevedibile al momento della separazione, costituito dalla velocità del processo degenerativo che nella specie è stata sfortunatamente particolarmente rilevante. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che nella decisione della Corte di appello sia insita una violazione dell’art. 156 c.c. avendo i giudici di appello perso di vista l’obiettivo cui mira la norma richiamata e cioè la necessità di conservare al coniuge debole le condizioni di vita derivanti dallo stato matrimoniale. Infine con il terzo motivo di ricorso si riproducono le richieste istruttorie non ammesse dalla Corte di appello dirette in particolare all’accertamento medicolegale delle attuali condizioni della patologia che affligge il ricorrente e alle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa e sulle spese derivanti dall’infermità.
6. Si difende con controricorso M.G.L.F. che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché privo della esposizione, in termini specifici, di tutte le circostanze utili affinché il giudice di legittimità possa avere completa cognizione dell’oggetto della controversia, delle posizioni assunte dalle parti, delle questioni di diritto trattate, degli elementi di fatto posti a base delle difese svolte, dell’iter processuale e delle conclusioni adottate dai partecipanti al processo, senza che debba accedere ad altre fonti o consultare atti del processo.
Ritenuto che
7. Il ricorso appare privo di autosufficienza sia in ordine alla rappresentazione della, pretesamente, non valutata novità dei fatti legittimanti la revisione delle condizioni della separazione sia relativamente alla loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente il quale non ha in alcun modo specificato in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa sia sotto il profilo dell’incremento delle spese sostenute a causa della malattia. Su tali presupposti la richiesta di revisione assume il contenuto di una richiesta di rideterminazione pura e semplice dell’assegno di mantenimento e come tale essa deve considerarsi inammissibile.
8. Sussistono pertanto le condizioni richieste per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Corte ritiene di condividere tale relazione specificamente dove evidenzia l’insussistenza del presupposto della sopravvenienza di nuovi elementi tali da consentire il riesame e la revisione della decisione definitiva sull’ammontare dell’assegno.
Conseguentemente il ricorso va respinto.
Sussistono, con riferimento alle gravi condizioni di salute del ricorrente che lo hanno indotto a una comprensibile richiesta di riesame dell’assetto economico fissato in sede di separazione, i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
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