cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 25 agosto 2015, n. 17130

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, e (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 5 novembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 marzo 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.: “Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2011 e ritualmente notificato al Condominio (OMISSIS) e al suo amministratore, Organizzazione (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita’ di comproprietari di un appartamento del complesso condominiale, hanno adito il Tribunale di Milano per sentire dichiarare l’annullamento e/o la nullita’ dell’assemblea del 26 novembre 2011 e delle delibere assunte in quella sede.

Si sono costituiti il Condominio e l’Organizzazione (OMISSIS), eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Tempio Pausania.

Con ordinanza in data 5 novembre 2014, il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Tempio Pausania, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.

Ha rilevato il Tribunale che il Condominio e’ situato nel circondario di Tempio Pausania; che l’articolo 23 c.p.c., fissa una competenza per territorio esclusiva; che nessuna rilevanza assume la deroga convenzionale di competenza in favore del foro di Milano.

Per l’annullamento di questa ordinanza la (OMISSIS) e il (OMISSIS) hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto avviato alla notifica il 4 novembre 2014, sulla base di due motivi.

Gli intimati hanno resistito con memoria.

Appare infondata l’eccezione di improponibilita’ o inammissibilita’ sollevata dai resistenti sul rilievo che il ricorso sarebbe finalizzato ad ottenere l’annullamento non solo del capo della decisione relativo alla competenza territoriale, ma altresi’ di quello relativo alla condanna alle spese di lite. Infatti, il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo tra l’altro il ricorrente l’onere di impugnare la relativa pronuncia, ne’ la possibilita’ di proporre a tal fine un giudizio ordinario – ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita; dall’altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza (Cass., Sez. 6 – 3, 12 agosto 2011, n. 17228).

Passando all’esame del fondo del regolamento, il primo motivo – con cui ci si duole della mancata applicazione del foro convenzionale disciplinato dall’articolo 32 del regolamento condominiale – appare fondato.

E’ condivisibile il presupposto interpretativo da cui muovono i ricorrenti: l’articolo 23 c.p.c., introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse e’ competente il giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2006, n. 20076); il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilita’ della competenza territoriale sono stabilite dall’articolo 28 c.p.c., e non vi rientra il foro per le cause tra condomini; il foro ex articolo 23 c.p.c., e’ derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto.

Nella specie il foro convenzionale e’ stabilito dall’articolo 32 del regolamento condominiale per ogni controversia relativa al regolamento stesso. Tale clausola risulta applicabile, posto che la nullita’ o l’annullamento dell’assemblea condominiale e’ stata richiesta per violazione delle norme di regolamento in materia di valida costituzione dell’assemblea.

Resta assorbito l’esame del secondo motivo”.

Letta, la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, cassata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano;

che le spese del regolamento vanno rimesse al Tribunale dichiarato competente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Milano e cassa l’ordinanza impugnata. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Milano, anche per la liquidazione delle spese del regolamento, previa riassunzione nel termine di legge.

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