Cassazione 3

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

Ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22678

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21389/2013 proposto da:

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato OSCAR RAIMONDI, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

PRELIOS CREDIT SERVICING SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 717/2013 R.G. del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “Preso atto che L.P. con ricorso proposto nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, chiedeva al Tribunale di Taranto la liquidazione dei compensi maturati per l’attività professionale svolta per conto della società Prelios Credit Servicing spa nei procedimenti esecutivi immobiliari contro B., D., V./ Bo., Cooperativa Poggio Sereno. A corredo del ricorso venivano depositate le parcelle e la raccomandata del 27 gennaio 2012 con cui erano state trasmesse le parcelle di cui si dice. Qualche giorno prima dell’udienza fissata per il 29 maggio 2013 la società debitrice provvedeva a bonificare all’istante la somma di Euro 20.026,91. Il pagamento veniva imputato al saldo del capitale.

In conseguenza, il ricorrente dava atto del pagamento e chiedava al Tribunale la condanna della società Prelios Credit Servicing spa. Al pagamento degli interessi di mora oltre le spese del giudizio. Il Tribunale riconosceva la fondatezza della domanda proprio in considerazione del comportamento della società debitrice che seppure con ritardo aveva provveduto al pagamento dell’intera sorte capitale, dichiarava soccombente la resistente e la condannava al pagamento delle spese del giudizio.

Rigettava la richiesta del pagamento degli interessi moratori.

Secondo il Tribunale di Taranto, posto che gli interessi moratori erano dovuti dal provvedimento di liquidazione del credito del professionista e, dato che il pagamento di quanto dovuto era avvenuto prima dell’adozione del provvedimento di liquidazione nulla era dovuto a tale titolo dalla società Prelios Credit Servicing spa.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da L. P. con ricorso affidato ad un motivo. La società Prelios Credit Servicing spa, regolarmente intimata in questa fase non ha svolta alcuna attività giudiziale.

Considerato che: 1.- Con l’unico motivo L.P. lamenta, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, (art. 360 c.p.c. comma 1) Avrebbe errato il Tribunale di Taranto, secondo il ricorrente nell’aver rigettato la domanda di pagamento degli interessi di mora. Secondo il ricorrente le conseguenze del ritardato pagamento delle procelle degli avvocati per prestazioni come quelle in esame rese successivamente al 1994 sono attualmente regolate dalle norme generali delle obbligazioni pecuniarie ed oggi dal D.Lgs. n. 231 del 2002, in base al quale, verificatesi la costituzione in mora del cliente con la ricezione da parte del medesimo delle parcella sono dovuti dal giorno della mora, gli interessi legali sui compensi reclamati o, in caso di contestazione sulla parte di essi che risulterà giudizialmente accertata. Nè nel caso in esame non vi era contestazione sulla congruità delle somme richieste, dato che la società debitrice aveva sia pure con ritardo effettuato il pagamento di quanto dovuto.

1.1.- La censura, a parere del relatore, non è fondata, perchè il Tribunale di Taranto ha correttamente applicati i principi normativi in materia di mora così come sono stati chiariti dalla giurisprudenza anche di questa Corte.

Va, anzitutto, osservato che in ordine agli interessi per ritardato pagamento di una parcella, la tariffa professionale di cui al D.M. n. 127 del 2004, nulla prevede in caso di ritardo nel pagamento della parcella all’avvocato. Occorre, pertanto, rifarsi essenzialmente alla normativa del codice civile. Ora, nonostante, non venga richiesta espressamente la liquidità del credito dall’istituto della messa in mora, perchè sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito occorre che sussista una “sufficiente certezza” del suo importo. Con la conseguenza che, qualora, la determinazione del credito viene affidata al giudice, solo dalla liquidazione operata da questi può aversi un valido atto di costituzione in mora. In particolare, poi, questa Corte in altra occasione (Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431; Cass., 7 giugno 2005, n. 11777) superando altro orientamento, ha avuto modo di chiarire che quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28, sicchè è a quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – che va rapportata la decorrenza degli interessi. Si propone, conclusivamente, il rigetto del ricorso” Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente.

Il Collegio, letta la memoria del ricorrente, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., rilevando, altresì, che le osservazioni espresse dal ricorrente con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio non consentono di superare le argomentazioni di cui alla relazione.

Va qui ribadito che in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente, come nel caso in esame, circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, (che è di particolare, sollecita definizione), sicchè è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi.

In definitiva il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali dato che la società Prelios Credit Servicing spa in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte der ricorrentf, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014.

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