incidente

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

Ordinanza 23 maggio 2013, n. 12667

Integrale

CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30297/2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in proprio e nella potesta’ genitoriale dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2531/2011 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 04/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, e’ stata depositata la seguente relazione:

“1. – La sentenza impugnata (Trib. Latina, 04/10/2011) ha, per quanto qui rileva accolto l’appello promosso da (OMISSIS) S.p.a. contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Latina, che accoglieva la domanda di risarcimento del danno materiale, proposta da (OMISSIS), in proprio e quale genitore dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), conducente della moto Yamaha coinvolta nel sinistro in cui perdeva la vita, contro (OMISSIS), conducente della Fiat Uno assicurata dalla (OMISSIS), che nell’uscire da uno stallo di parcheggio posto sulla destra rispetto alla direttiva di marcia del (OMISSIS), effettuava la manovra di svolta a sinistra tagliando la strada al motociclo e provocando cosi’ l’impatto. Il giudice di primo grado affermava la sussistenza di una responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS). Avverso detta sentenza proponeva appello la (OMISSIS) contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e la mancanza di responsabilita’ in capo al proprio assicurato. I giudici di secondo grado, riformando parzialmente la sentenza impugnata, accertavano la concorrente responsabilita’ del (OMISSIS) e del (OMISSIS), rispettivamente nella misura del 75% e 25% nella determinazione del sinistro; si ritenne, infatti, non corretta la valutazione del giudice di primo grado, di attribuire valenza alle dichiarazioni dell’unico teste oculare (OMISSIS), per escludere la responsabilita’ del (OMISSIS), dalle quali, invece, sarebbe stato corretto dedurre una responsabilita’, almeno concorrente, del (OMISSIS).

2. – Ricorre per Cassazione la (OMISSIS) con unico motivo; resiste con controricorso la (OMISSIS). Il motivo dedotto dal ricorrente e’: 2.1 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice d’appello disapplicato il principio di diritto discendente dall’articolo 2054 c.c., secondo cui nel caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto di responsabilita’ di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa sancito dalla norma in esame, essendo necessario accertare che l’altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Di conseguenza l’infrazione anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa dal (OMISSIS), non dispenserebbe il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente, al fine di stabilire un concorso di colpa. L’odierno ricorrente ritiene, dunque, che avendo il giudice di secondo grado accertato che la velocita’ della moto condotta dal (OMISSIS) avrebbe dovuto essere piu’ moderata, ed essendo presunta l’omessa precedenza del (OMISSIS), la ripartizione della concorrente responsabilita’ avrebbe dovuto riguardare il (OMISSIS) nella misura del 75% e del (OMISSIS) nella residua parte.

3. u’ Il ricorso e’ manifestamente privo di pregio. Il giudice d’appello, invero, procedendo alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste oculare (OMISSIS), ha ritenuto sussistente una responsabilita’ concorrente dei conducenti dei veicoli antagonisti, tuttavia, da attribuirsi in via prevalente al (OMISSIS). Va ribadito che sulla base di una costante giurisprudenza di questa S.C., nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento dell’intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. (Cass. 9528/2012; 4055/2009; 4755/2004). Del resto, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e cio’ anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’articolo 2054 cod. civ. (Cass. 1028/2012; nonche’ Cass. 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione e si e’ attenuto, almeno in punto di diritto, a cio’ che invoca lo stesso ricorrente, ritenendo, pero’, di distribuire la colpa sulla scorta degli elementi probatori emersi dal processo ed, in ogni caso, in riferimento all’applicazione dell’invocato articolo 2054 c.c., ha, con congrua e corretta motivazione, provveduto a graduare le singole responsabilita’.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate memorie, ne’ conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio pur condividendo i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, evidenzia, tuttavia, anche l’inammissibilita’ del ricorso, nella parte in cui il ricorrente, anziche’ esporre sommariamente i fatti di causa, riproduce pedissequamente un’ampia serie di atti di causa; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e’ articolata; per altro verso, e’ inidonea a soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. SS. UU. N. 5698/2012) che il ricorso deve percio’ essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli articoli 380 bis e 385 c.pc.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1300,00, di cui euro 1100,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *