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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza n. 13331 del 29 maggio 2013

Fatto

La s.r.l. C. F. ricevette la notifica di una cartella di pagamento concernente l’iva relativa all’anno 1997, che risultava non versata.
La società impugnò la cartella sia nei confronti dell’ente impositore, sia nei confronti del concessionario per la riscossione, eccependo la tardività della notificazione della cartella e chiedendo, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto condono.
La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione, fondata sulla mancanza di sottoscrizione della cartella, affermando inoltre l’inesistenza della notifica della sentenza a U. s.p.a. nonché l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al rimborso d’ufficio di quanto versato senza titolo per il condono, al quale la società non poteva aderire.

Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad otto motivi.
La contribuente resiste con controricorso, mentre s.p.a. U. non spiega difese.

Diritto

1. – Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle entrate lamenta, in entrambi i casi ex articolo 360, l° comma, numero 3, c.p.c., la violazione, rispettivamente dell’articolo 17 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo numero 546 del 1992, sostenendo (primo motivo) che la notifica dell’atto d’appello presso la sede di U. s.p.a. anziché nel domicilio eletto è valida e non inesistente come ritenuto dalla sentenza impugnata e, in subordine, che (secondo motivo) una tale notificazione è da ritenere affetta non da inesistenza, sibbene da nullità, sanabile mediante rinnovazione della notificazione, che il giudice tributario doveva disporre.
1.1. – Entrambi i motivi sono inammissibili per carenza d’interesse.
I motivi, che propongono la medesima questione sotto due diverse angolazioni, si riferiscono, difatti, alla notifica dell’appello eseguita nei confronti di un terzo, s.p.a. U., e della conseguente statuizione emessa nei confronti di tale terzo, alla quale la ricorrente è estranea.
Va osservato sul punto che, in caso d’impugnazione della cartella di pagamento da parte del contribuente, rispetto all’Agenzia delle entrate (in generale, rispetto all’ente impositore), titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, il concessionario è mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’articolo 1188 del codice civile, soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (in termini, fra molte, Cass. 15 aprile 2011, n. 8613). Tanto più in un’ipotesi, come quella in esame, in cui si lamenta l’intempestività della notifica della cartella; e ciò in quanto, secondo l’orientamento della Corte, <<in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, sul quale, se è fallo destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario>> (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22939).
1.2 – A tanto va aggiunto, con specifico riguardo al primo motivo, proposto in via principale, che la stessa prospettazione di validità della notificazione proposta dall’Agenzia delle entrate non potrebbe che condurre alla conferma della statuizione di definitività della sentenza di primo grado nei confronti di U. s.p.a., la quale, in tesi, nonostante la ritualità della notifica, non ha comunque proposto impugnazione alcuna.
2. – Col terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, l° comma, numero 4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la Commissione tributaria regionale ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione, in base ad un elemento, cioè, estraneo al novero delle doglianze proposte dalla società contribuente.
2.1 – E’ infondata sul punto l’eccezione di giudicato proposta dalla società, secondo la quale la sentenza impugnata avrebbe richiamato per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, che non è stata oggetto d’impugnazione. La lettura della sentenza impugnata evidenzia difatti che l’intera motivazione è calibrata, quanto alla cartella, sulla mancanza di sottoscrizione, di guisa che il riferimento alla diversa motivazione è funzionale giustappunto a giustificare diversamente il medesimo dispositivo della sentenza di primo grado che in questo senso è richiamata.
2.2 – Ciò posto, il motivo è fondato.
È pacifico tra le parti e la stessa società lo ammette, che la questione della mancanza di sottoscrizione della cartella non sia stata sollevata col ricorso introduttivo.
2.3 – Va per conseguenza applicato il consolidato orientamento della Corte, in base al quale nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei
al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente (vedi, fra molte, Cass. 22 settembre 2011, n. 19337).
L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento degli altri, che lo postulano e determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che delibera i motivi di appello ritualmente introdotti.

per questi motivi

La Corte
– dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso;
– accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– cassa la sentenza impugnata;
– rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.

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