cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 22 settembre 2014, n. 19942

Ritenuto che il consigliere designato ha deposita­to, in data 23 dicembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «A.M., con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 dinanzi al Giudice di pace di Ostia, im­pugnò in funzione recuperatoria la cartella di pagamento n. 097201000241237914000, assumendo, tra l’altro, l’omessa notificazione del verbale di accertamento.
Il Giudice di pace di Ostia, alla prima udienza del 20 maggio 2011, nella contumacia delle parti convenute (la Provincia di Roma e la s . p . a . Equitalia Gerit), accolse il ricorso. Il Giudice osservò che, nella duplice contu­macia di esattore ed ente impositore, neppure risultava riprodotta la copia del verbale nel corpo della cartel­la.
La Provincia di Roma proponeva appello, lamentando vio­lazione dell’art. 59 disp. att. cod. proc. civ. e del diritto di difesa dell’Amministrazione provinciale, ri­levando che la funzionaria delegata dell’Amministrazione si era presentata in udienza alle ore 11,42 del 20 maggio 2011, anziché alle ore 11,30 come indicato nel de­creto di fissazione dell’udienza, e che, all’arrivo del­la funzionaria in udienza, il Giudice di pace aveva già chiuso il verbale e pronunciato il provvedimento di ac­coglimento dell’opposizione senza aspettare il decorso dell’ora contumaciale.
Il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con sentenza in data 21 marzo 2013, ha respinto il gravame, rilevando che non vi è alcun obbligo di aspettare ses­santa minuti prima di procedere in contumacia. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Pro­vincia ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 giugno 2013, sulla base di un motivo.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
L’unico motivo di ricorso è manifestamente fondato, per­ché, in tema di disciplina delle udienze, l’art. 59 disp. att. cod. proc. civ. prevede che la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell’art. 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza (cfr. Casa., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18048)
Di qui la sussistenza del vizio denunciato, posto che, dinanzi al Giudice di pace, la prima udienza si è svolta nell’orario fissato del decreto, con discussione ed im­mediata lettura del dispositivo, con dichiarazione di contumacia dell’Amministrazione provinciale, senza at­tendere il decorso di almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio per esservi accolto».
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona in diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im­pugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

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