CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 21 luglio 2014, n. 16593

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16351/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce alla memoria difensiva;
– ricorrente –
e contro
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO – (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 831/2011 del Tribunale di PORDENONE del 15/5/2013, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. Caterina Marotta.

FATTO E DIRITTO
1 – Con ricorso al Tribunale di Pordenone, (OMISSIS), dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di Anatomia Patologica del Centro di Riferimento Oncologico (gia’ Istituto Nazionali Tumori) di (OMISSIS), conveniva quest’ultimo in giudizio esponendo di aver contratto nel corso dell’attivita’ lavorativa una serie di patologie a causa dell’inosservanza da parte del datore di lavoro delle norme infortunistiche e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito, in misura non inferiore ad una invalidita’ permanente peri almeno al 15%. Si costituiva in giudizio il Centro di Riferimento Oncologico e chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa l’I.N.A.I.L. al fine di essere garantito e manlevato nell’ipotesi di condanna. Autorizzata al richiesta, si costituiva in giudizio anche l’Istituto. Quindi, con ordinanza depositata in data 21 maggio 2013, il Tribunale, ritenendo che la controversia andasse ricondotta nel novero di quelle previdenziali di cui all’articolo 444 c.p.c., declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Treviso nel cui circondario la (OMISSIS) aveva la residenza.
Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi.
L’I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso.
Il Centro di Riferimento Oncologico di (OMISSIS) e’ rimasto solo intimato.
Il Procuratore Generale ha concluso nel senso della fondatezza del ricorso (ancorche’, per evidente errore materiale, chiesto “il rigetto” dello stesso) e la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Pordenone.
2 – Con il primo motivo di ricorso denuncia la ricorrente l’illegittimita’ dell’ordinanza per la tardivita’ del rilievo di incompetenza.
Rileva che la pronuncia e’ intervenuta successivamente all’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c., e quando la causa era gia’ nella fase istruttoria.
3 – Con il secondo motivo di ricorso si duole della ritenuta riconducibilita’ della controversia de qua nel novero di quelle previdenziali di cui all’articolo 444 c.p.c.. Rileva che la domanda azionata dalla (OMISSIS) e’ stata proposta nei confronti del proprio datore di lavoro ed ha ad oggetto il risarcimento del danno biologico (non, dunque, una prestazione previdenziale).
4 – Va preliminarmente osservato (respingendosi la preliminare eccezione di inammissibilita’ formulata dall’I.N.A.I.L.) che la giurisprudenza di questa Corte e’ ormai da tempo attestata nel senso che, nel regime dell’articolo 38 c.p.c., novellato dalla Legge n. 353 del 1990, articolo 4 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti -, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione e’ proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilita’ e tempestivita’ dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di Cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestivita’ dell’eccezione o del rilievo d’ufficio – deve dichiarare la tardivita’ dell’eccezione o del rilievo (cfr. in tal senso Cass. Sez. un. 19 ottobre 2007, n. 21858; Cass. Sez. un. 29 ottobre 2007, n. 22639; Cass. 16 ottobre 2008, n. 25248; Cass. 9 novembre 2011, n. 23298; 4 dicembre 2012, n. 21677; Cass. 11 dicembre 2012 n. 22731).
5 – Tanto precisato, il primo motivo di ricorso e’ fondato (con assorbimento del secondo).
Come da questa Corte piu’ volte affermato, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., sost. dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353, articolo 4, l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 c.p.c., e’ rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’articolo 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato articolo 38 c.p.c., al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione dell’articolo 428 c.p.c., comma 1, (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale puo’ essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza puo’ essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza puo’ essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato articolo 415 – cfr. in tal senso Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2775; 11 settembre 2010, n. 19410; Cass. 6 aprile 2012, n. 5609 -. La ratio delle citate disposizioni di legge e’ chiaramente da individuarsi nell’esigenza, tenuta presente dal legislatore, che la questione relativa alla competenza sia definita, nel modo piu’ sollecito possibile, prima dell’emanazione di qualsiasi altro provvedimento, anche di carattere istruttorio, attinente al merito della causa.
Nel caso di specie, l’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c., a seguito della autorizzata chiamata in causa dell’I.N.A.I.L., si e’ tenuta in data 16 ottobre 2012. A tale udienza il giudice, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha rilevato d’ufficio alcuna incompetenza territoriale ed ha disposto consulenza medico – legale rinviando per il giuramento del nominato c.t.u. e l’assegnazione dei quesiti.
Solo successivamente l’I.N.A.I.L. (e precisamente all’udienza del 19 febbraio 2013) ha posto la questione del difetto di competenza territoriale del giudice adito e nello stesso provvedimento qui impugnato si da’ atto della tardivita’ di tale eccezione.
Rinviata ulteriormente la causa all’udienza del 14 maggio 2013, e’ stata declinata la competenza del giudice adito. In tale momento, pero’, non sussisteva piu’ il potere di rilevare d’ufficio l’incompetenza e cio’ risulta evidente dall’avvenuta compimento, gia’ all’udienza del 16 ottobre 2012, di quelle attivita’ (nomina del consulente tecnico) afferenti al merito della causa che segnano il radicamento dei poteri istruttori del giudice, con la conseguente impossibilita’ per l’adottato provvedimento di assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. Anche, dunque, a voler attribuire al concetto di “udienza” un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che temporale (tale dunque da prescindere dal numero di udienze in cui le attivita’ descritte dall’articolo 420 c.p.c., si siano effettivamente svolte), non vi e’ dubbio che, nell’ipotesi in esame, sia stata posta in essere un’attivita’ logicamente presupponente l’affermazione della propria competenza per territorio, preclusiva di una successiva declinatoria d’ufficio.
6 – Ne consegue che il ricorso proposto da (OMISSIS) va accolto, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Pordenone.
7 – La regolamentazione delle spese, liquidate come da dispositivo in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, (articolo 28)m nei confronti dell’I.N.A.I.L., segue la soccombenza.
In considerazione del fatto che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata, ancorche’ tardivamente, sollevata dall’I.N.A.I.L. e tenuto, altresi’, conto della condotta processuale del Centro di Riferimento Oncologico di (OMISSIS), sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti di quest’ultimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone; condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi oltre contributo unificato ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e compenso forfettario in misura del 15%. Compensa le spese nei confronti del Centro di Riferimento Oncologico di (OMISSIS).

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