Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21282

Fatto e diritto

In un procedimento di separazione tra M.L. e P.W., la Corte d’Appello di Bologna,con sentenza in data 16/10/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Modena, che aveva pronunciato l’affidamento condiviso della figlia a favore dei genitori.
Ricorre per cassazione la madre, che pure deposita memoria difensiva. Non ha svolto attività difensiva il padre.
Sostiene la ricorrente che il marito non provvedeva al mantenimento della figlia, e precisa che soltanto una volta egli avrebbe fatto un versamento che essa stessa non accettò; per di più il marito avrebbe ammesso di trovarsi in difficoltà economiche, ciò che costituirebbe prova del mancato mantenimento della figlia.
Va precisato che un’eventuale violazione dell’obbligo di mantenimento verso i figli non configurerebbe automatica inidoneità dall’affidamento condiviso, che costituisce la regola, e può essere escluso, nell’interesse del minore, da valutarsi in concreto.
La sentenza impugnata precisa che l’odierno intimato affermava di trovarsi in difficoltà economiche e lo provava, con riferimento a procedure esecutive immobiliari; forniva prova che in varie occasioni egli effettuò versamenti alla moglie, da essa non ritirati, sicché dovette far ricorso al giudice per farsi autorizzare ad effettuare i versamenti su libretto postale. E tuttavia il giudice a quo avrebbe dovuto approfondire l’analisi del comportamento del genitore: in particolare se questi avesse corrisposto regolarmente il contributo per la figlia (e non del tutto saltuariamente); avrebbe dovuto, altresì, esaminare le ragioni per cui eventualmente non effettuò i pagamenti, e l’incidenza che tale comportamento poteva avere nel rapporto con la figlia (se si trattasse cioè del sintomo di un generale suo disinteresse per la figlia stessa);
Va pertanto accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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