Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20866
Svolgimento del processo
C.N. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 7 marzo 2013, con la quale il Tribunale di Bologna – accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta Z.D. – ha declinato la propria competenza in favore del foro di Cagliari, individuato ai sensi dell’art. 1182 co. 4 cod. civ., quale domicilio del debitore nel quale andrebbe eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio. A tali effetti il Tribunale ha evidenziato che è “sicuramente necessario procedere ad attività istruttoria alfine di verificare la riconducibilità della dazione di Euro 35.000 per cui è causa a titolo di mutuo oppure di liberalità”.
Z.D. ha resistito con memoria ai sensi dell’ult. comma dell’art. 47 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto la dichiarazione della competenza del Tribunale di Bologna.
È stata depositata memoria di replica della ricorrente.
Motivi della decisione
1. Parte ricorrente ha dedotto l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio ex adverso formulata e, comunque, l’infondatezza dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.
1.1. Innanzitutto costituisce ius receptum che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28, venga eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente” – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (ex plurimis Cass. 18 febbraio 2011, n. 3989). Invero i fori speciali indicati dall’art. 20 cod. proc. civ. per le cause relative ai diritti di obbligazione sono concorrenti rispetto a qualunque altro foro eventualmente competente in base ad altra norma processuale, qual è il foro generale indicato dagli art. 18 e 19 stesso codice. Pertanto, ai sensi dell’art. 38, comma 3 (oggi comma 1), seconda parte, la contestazione della concorrenza territoriale deve fare riferimento a tutti i possibili criteri determinativi della competenza (Cass. 03 dicembre 1994, n. 10422).
In particolare, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. (Cass. civ. ord., 22 novembre 2007, n. 24277). Inoltre l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è controllabile anche d’ufficio dalla corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. (Cass. 16 giugno 2011, n. 13202).
1.2. Ciò precisato in punto di diritto, si osserva che, nella specie – come emerge dall’esame degli atti, consentito in sede di regolamento in ragione dei poteri di giudici del fatto processuale riservati alla Corte di legittimità – la convenuta non ha prestato osservanza ai suindicati principi. Invero la Z. , nel formulare, in comparsa di risposta, l’eccezione di incompetenza per territorio, ha specificamente contestato, quanto al foro generale, solo quello della residenza, indicando la propria residenza in Cagliari, e, quanto ai fori facoltativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., il criterio di collegamento riferito al forum destinatae solutionis, deducendo – come emerge dalle parti essenziali della comparsa di risposta ritrascritte in ricorso (e peraltro confondendo e sovrapponendo i diversi concetti di residenza e domicilio) – che, allorquando sussistono contestazioni circa la liquidità ed esigibilità del credito, deve ritenersi “competente il giudice del luogo ove il debitore ha la sua residenza in ossequio alla regola generale di cui all’art. 18 c.p.c. Pertanto, escludendo l’applicazione dell’art. 1182 c.c. comma 3, nel caso di specie, il foro territorialmente competente non potrà che essere quello del luogo in cui il debitore ha il suo domicilio ovvero Cagliari”, senza svolgere alcuna specifica contestazione in ordine all’altro criterio di collegamento alternativo rappresentato dal forum contractus; e ciò sebbene, come riconosca la medesima parte (odierna resistente), la controparte avesse specificamente affermato che “nel caso di specie risulta incontestabile che l’obbligazione dedotta in giudizio sia sorta in Bologna” (cfr. pag. 4 del controricorso).
Discende da quanto sopra che la competenza per territorio del foro di Bologna resta radicata in forza dei criteri di collegamento non contestati.
2. Anche a prescindere da quanto sopra, l’istanza di regolamento è fondata per la considerazione che – come emerge dalla stessa succinta motivazione dell’ordinanza – la contestazione formulata da parte convenuta attiene al titolo dedotto in giudizio e, quindi, al merito della controversia, laddove il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione della parte attrice.
Invero occorre tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all’art. 20 cod. proc. civ. non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 8189/2012; n. 10966/2003; n. 10226/2001). Analogamente la determinazione del forum destinatae solutionis deve essere effettuato – non già sulla base del quid disputandum – bensì in relazione al thema decidendum proposto dall’attore, e, quindi, alla stregua delle allegazioni in fatto prospettate nella domanda in astratto, nella specie avente ad oggetto la restituzione di una somma di importo precisamente determinata (Euro 35.000,00) da restituirsi in forza di titolo contrattuale (mutuo) al verificarsi di un evento che si assume convenzionalmente previsto e verificato (vendita di altro immobile da parte della convenuta).
Orbene, alla stregua di siffatte indicazioni, il criterio applicabile ai fini della competenza è quello di cui all’art. 1182 co. 2 cod. proc. civ.; attenendo al merito della controversia l’accertamento relativo all’effettiva conclusione del contratto di mutuo o, piuttosto, di una mera liberalità.
In definitiva il ricorso per regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Bologna.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna davanti al quale rimette le parti; condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.
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