Suprema Corte di Cassazione
Sezione VI
Ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 4 febbraio 2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra G.D. e R.C. e ha respinto la domanda della C. intesa al riconoscimento del diritto a un assegno divorzile ritenendo la presumibile sussistenza di redditi in capo alla richiedente, che aveva iniziato una convivenza con un nuovo compagno e svolgeva lavori saltuari come donna delle pulizie, laddove il D. non aveva la disponibilità della casa coniugale e poteva disporre di un reddito di 1.000 euro mensili.
2. La Corte di appello ha riformato la decisione di primo grado riconoscendo alla C. un assegno di 250 euro mensili rilevando che a fronte del reddito lordo percepito dal D. (18.194 euro annui) la C. non ha redditi adeguati dato che svolge attività lavorativa saltuaria e “in nero”, è nella disponibilità della casa familiare in comproprietà con £1 D. ma l’assegnazione è stata revocata dal Tribunale essendo il figlio F., trentacinquenne, del tutto autonomo economicamente e non più convivente, non risulta che la relazione con il nuovo compagno sia caratterizzata da stabilità della convivenza e condivisione delle spese.
3. Ricorre per cassazione G.D. che si affida a sette motivi di impugnazione.
4. Non svolge difese la C..
Ritenuto che:
5. I1 ricorso é inammissibile perché inteso a una riedizione del giudizio di merito al di là delle generiche deduzioni di violazioni di legge. Sotto il profilo delle plurime censure di omesso esame di fatti decisivi il ricorso non appare fondato in quanto prospetta circostanze e fatti che la Corte di appello ha specificamente esaminato ad eccezione delle condizioni di salute del ricorrente che non risulta siano state prospettate ai giudici di merito e che il ricorrente aveva l’onere di circostanziare ai sensi dell’art. 360 n. 5 c. p. C. secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. S. U. n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività).
6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetta del ricorso.
La Corte letta la memoria del ricorrente che non induce a una diversa valutazione. In particolare, quanto alla deduzione di omesso esame di fatti decisivi, le circostanze della disponibilità della casa familiare, dell’attività lavorativa svolta dalla C. e della asserita convivenza more uxorio, sono state prese in considerazione dalla Corte di appello che ne ha rilevato rispettivamente la cessazione dei presupposti, la saltuarietà e la mancanza del requisito della stabilità. Inoltre il ricorrente non ha dedotto di subire ripercussioni negatíve sul reddito, derivante dall’attività di dipendente (operatore ecologico) del Comune di Bracciano, per effetto delle sue condizioni di salute.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.200 euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
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