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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 2 aprile 2014, n. 7764

Svolgimento del processo

La controversia promossa da ML contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribu¬ente contro la sentenza della CTP di Milano n. 172/5/2010 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. x per imposta di registro 2009 per non avere il contribuente trasferito la propria residenza nel Comune ove insiste l’immobile acquistato. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delie Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 6/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente lamenta “l’omesso esame” circa un fatto controverso: la CTR non avrebbe considerato l’impossibilità del M di trasferire la propria residenza.
Con secondo motivo il ricorrente asume la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto : il termine di 18 mesi di cui alFart. 1 co. 1 nota 2 bis del d.l 16/93 andrebbe compu¬tato dal momento in cui il contribuente sia immesso nel possesso dell’immobile.
Le censure sono infondate. In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1 Ar¬ticolo 1 allegata al DPR 131/1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’ano, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza ( Sez. 5, Sentenza n. 18491 del 10/08/2010). Il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio

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