Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3753

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – rel. Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18218-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 103/28/2011 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA dell’11.5.2011, depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sig.ra (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio 103/28/11 del 9 giugno 2011, che rigettava l’appello della contribuente avverso avviso di liquidazione con cui l’Agenzia dichiarava la decadenza della Sig.ra (OMISSIS) dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”.
2. L’Agenzia non si e’ costituita in giudizio. E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso appare fondato.
L’attribuzione al coniuge della proprieta’ della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce infatti una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”; bensi’ una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa).
Il Collegio ha condiviso le conclusioni del relatore osservando come esse appaiano fondate anche in base alle osservazione formulate dalla stessa Agenzia delle Entrate nel sua circolare n. 27/E del 21 giugno 2012.
La controversia puo’ essere decisa anche nel merito.
Le spese del giudizio di cassazione vengono poste a carico della soccombente; mente si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito condanna la Agenzia alle spese del presente grado che liquida in euro 1.500 complessivi, oltre accessori di legge.

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