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SUPREMA Corte di Cassazione

Sezione vi
Ordinanza 17 dicembre 2013, n. 28212

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – rel. Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentata e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 39/10/2011 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 13.12.2010, depositata l’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’ Avv. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna 39/10/11 del 11 aprile 2011 che accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1999-2004.
2. L’Amministrazione si e’ costituita in giudizio con mera memoria.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l’esistenza di un discreto livello di guadagni (38 mila euro nel 2003); e’ invece pacifico che la sottoposizione ad IRAP non deriva dalla entita’ dei guadagni bensi’ dalla esistenza di una struttura organizzata, nel caso di specie meramente ipotizzata e posta in dubbio dalla motivazione significativamente segnata da punti interrogativi, ad esempio anche in ordine alla sussistenza di collaboratori retribuiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della. Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna.

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