cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 16 luglio 2015, n. 14885

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9425/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS) & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA del 16/10/2013, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI e constatata la regolarita’ delle comunicazioni.

FATTO

(OMISSIS) impugno’ gli avvisi di accertamento con i quali, ai fini IRPEF, erano stati rettificati in aumento i redditi dichiarati negli anni 2006 e 2007.

La C.T.P. adita rigetto’, previa riunione, i ricorsi ritenendo che i resoconti bancari attestanti le movimentazioni effettuate nel 2006 e nel 2007 non costruissero prova sufficiente a dimostrare che il maggior reddito, determinato in sede di accertamento, fosse in tutto in parte esente ovvero soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 6.

La decisione, appellata dal contribuente, e’ stata integralmente riformata dalla C.T.R. della Lombardia la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha, al contrario, ritenuto che il contribuente, gia’ in primo grado, avesse fornito prova documentale sufficiente a dimostrare che gli investimenti erano stati finanziati dal consistente introito derivante dalla vendita di un immobile di proprieta’.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex articolo 380 c.p.c., ed il Presidente ha fissato l’udienza del 10 giugno per l’adunanza in camera di consiglio.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, e articolo 2967 c.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova idonea, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 6, alla dimostrazione che l’acquisto dell’immobile, effettuato nel 2008, fosse stato finanziato con l’introito derivante dalla vendita, nel 2006, di un capannone di sua proprieta’.

2. Il motivo e’ infondato. Con recente pronuncia (Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014), questa Corte ha cosi’ chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38: “A norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entita’ di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di piu’ della mera prova della disponibilita’ di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che degli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che cio’ sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entita’ di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalita’ di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilita’ di detti redditi per consentire la riferibilita’ della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalita’ non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perche’ in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Ne la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilita’ del contribuente” (nella specie dalla sentenza impugnata, risultava accertato che il contribuente avesse fornito la prova dell’esistenza e dell’ammontare della disponibilita’, nel periodo in contestazione, di redditi risultanti da disinvestimenti azionari, ma non risultava accertato che avesse altresi’ fornito idonea prova, tantomeno documentale, della “durata” del possesso dei suddetti redditi esenti, prova necessaria a consentire la riferibilita’ della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi mentre, nello stesso senso, con accoglimento del ricorso del contribuente si era, peraltro, gia’ espressa Cass. n. 6396/2014 richiamata dal controricorrente).

3. La sentenza impugnata si muove lungo il solco interpretativo tracciato da questa Corte onde il ricorso va rigettato.

4. La novita’ della soluzione giurisprudenziale, rispetto al precedente orientamento piu’ rigoroso, induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

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