La massima
1. La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i tersi dal contatto con la cosa stessa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, mentre resta a carico del custode la prova contraria del caso fortuito (avente impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale).
2. La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. presuppone l’allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario dell’immobile, in particolare, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.
3. In materia di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
ORDINANZA 14 maggio 2013, n.11517
In fatto e in diritto
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 – La sentenza impugnata, (App. Catania 3.8.2011), confermando sul punto quella di primo grado, ha escluso la responsabilità ex art. 2051 cc dell’ANAS, ritenendo la sussistenza del fortuito. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che dal rapporto redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul luogo del sinistro nell’immediatezza era stata accertata la presenza in entrambi i lati della carreggiata di una recinzione costituita da muro in calcestruzzo e pali con rete; sicché l’ente gestore aveva posto in essere le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie di esperienza, adeguate a scongiurare che si potesse verificare l’intromissione nella carreggiata stradale di elementi estranei che costituissero un ostacolo alla normale circolazione degli autoveicoli. Non poteva certo esigersi da parte dell’ente gestore un costante monitoraggio delle condizioni della carreggiata stradale che esulasse dalla manutenzione ordinaria – e dalla tenuta a regole d’arte del manto stradale – e preordinato ad evitare comunque l’ingresso nella stessa di corpi o elementi estranei. Non si vedeva, infatti, quale altra cautela avrebbe dovuto esigersi nella fattispecie da parte dell’ANAS, al fine di evitare l’evento verificatosi nel caso di specie, peraltro tenuto conto della stessa ricostruzione del fatto prospettata dall’istante solo in appello, laddove addirittura si profilava la possibilità che il cane randagio con cui la moto condotta dall’attore era entrato in collisione, fosse venuto a transitare all’interno della carreggiata, addirittura accedendo da uno svincolo autostradale. Era evidente che ove mai l’evento si fosse verificato realmente secondo questa ricostruzione non si vedeva qual precauzione avrebbe dovuto essere intrapresa dal gestore, non potendosi sostenere ragionevolmente che gli svincoli autostradali debbano essere presidiati con dotazioni di uomini e mezzi, al fine precipuo di impedire nella carreggiata l’ingresso di animali randagi. In ogni caso, non risultava in precedenza essersi verificato nel tratto di strada in questione un evento dannoso analogo a quello dedotto in giudizio, caratterizzato da una dinamica simile a quella in discorso, sì da configurare una colpevole inerzia manutentiva in capo all’ente convenuto.
2 – Il D. propone ricorso per cassazione deducerido:
2.1. Vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo circa la valutazione del documento prodotto.
2.2. Violazione art. 2051 c.c. e dei principi sulla prova in tema di fortuito.
3. Resiste l’ANAS con controricorso.
4. Le censure – da trattarsi congiuntamente, attenendo entrambe alla sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. – sono manifestamente prive di pregio.
4.l. Con riferimento, infatti, alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., giova ribadire che, come questa Suprema Corte ha costantemente rilevato (Cass. 1 ° aprile 2010, n. 8005), la responsabilità prevista dall’ari. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i tersi dal contatto con la cosa stessa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, mentre resta a carico del custode la prova contraria del caso fortuito (avente impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale).
4.2. La norma dettata dall’art. 2051 c.c. è fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che – a qualsiasi titolo – abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in modo da impedire che la stessa arrechi danni: la responsabilità relativa si fonda, cioè, sulla relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, nonché sull’esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa; La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. presuppone, comunque, l’allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario dell’immobile, in particolare, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.
Nella specie, la Corte di Appello di Catania ha accertato che la strada, nella sua effettiva consistenza, presentava tutti i requisiti di sicurezza per l’incolumità delle persone, sicchè, in corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, ha coerentemente considerate che la domanda non meritava accoglimento.
4.3. Va, invero, ribadito che sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11, secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il messo causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – Principio enunciato si sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.).
5. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, con la quale, pur contrastando quanto sostenuto nella relazione, sostiene che il danneggiato non ha l’onere di dimostrare la violazione, da parte del custode, degli specifici obblighi di custodia sullo stesso incombenti, ma semplicemente di provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Le argomentazioni addotte nella memoria non inficiano le conclusioni della relazione, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la soluzione adottata non rappresenta “un parere personale” del Relatore, ma è principio consolidato nella giurisprudenza di questa S.C. Infatti, quanto ai presupposti per l’applicazione dell’art. 2051 c.c., la sentenza impugnata è conforme al consolidato orientamento, secondo cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass n. 4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c. e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011), fermo restando che resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito il riscontro dell’adeguatezza delle modalità e dei tempi di intervento del custode in ardine alla rimozione del pericolo.
Ritenuto che:
a. seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 3000,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Leave a Reply