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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2013 n. 11552[1]

Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l’entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicché è l’assicuratore stesso che ha l’onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all’epoca del sinistro, nella fattispecie disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, articoli, 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge, limitato


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/responsabilita/sentenzeDelGiorno/2013/05/se-limpresa-e-in-liquidazione-risarcimento-massimo-ridotto-ex-lege.html

 

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