Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 13 ottobre 2015, n. 20585
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10449/2012 proposto da:
INARCASSA – CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA INGEGNERI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3157/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA dell’8/4/2011 depositata il 15/4/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/7/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta ai propri scritti.
FATTO E DIRITTO
1 – Considerato che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Con sentenza n. 3157/2011 depositata in data 14 aprile 2011, la Corte di appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla INARCASSA nei confronti di (OMISSIS) per il complessivo importo di 72.668,00 euro quali contributi relativi agli anni 1999 – 2005 e sanzioni relative agli anni 1998 – 2002 e, accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale del (OMISSIS), condannato quest’ultimo al pagamento della minor somma di 10.442,20 euro. Riteneva la Corte territoriale che il termine di prescrizione di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, avesse portata generale e fosse dunque applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati e che non sussistessero altri atti validamente interruttivi oltre quello individuato dal Tribunale (notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14/12/2007).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INARCASSA affidato a due motivi.
(OMISSIS) e’ rimasto solo intimato.
Con il primo motivo l’INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, e Legge n. 6 del 1981, articolo 18. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la disciplina dei termini prescrizionali prevista dalla Legge n. 335 del 1995, non puo’ valere anche per le sanzioni connesse al mancato versamento dei contributi.
Con il secondo motivo l’INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 10, 16, 17 e 18 della legge n. 6/81 nonche’ degli articoli 2697, 2935, 2943 e 2944 c.c., e vizio motivazionale. Deduce che i giudici di appello erroneamente hanno ritenuto non raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione delle lettere interruttive laddove risultava che il (OMISSIS) avesse riscontrato tali lettere, con cio’ dando atto di averle ricevute.
Con il terzo motivo l’INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2935 c.c., dell’articolo 3, commi 9 e 10; della Legge n. 6 del 1981, articoli 9, 10, 16, 17 e 18, nonche’ omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Si duole del fatto che sia stata disattesa dalla Corte territoriale la richiesta subordinata volta ad ottenere la condanna del (OMISSIS) “al versamento delle somme dovute per contributi in riferimento agli anni successivi al 1998, con gli accessori di legge fino al soddisfo”; si duole altresi’ della mancata pronuncia sull’eccezione secondo la quale i termini di prescrizione decorrono, per ciascuna annualita’, dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con il quarto motivo l’INARCASSA denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, e Legge n. 6 del 1981, articolo 18. Lamenta l’applicazione da parte della Corte territoriale del termine di prescrizione decennale evidenziando che il regime di prescrizione dei crediti dell’INARCASSA trova la propria fonte esclusiva nella Legge n. 6 del 1981, articolo 18. Rileva che le disposizioni delle leggi speciali sulla previdenza di ciascuna categoria professionale, espressamente fatte salve dal Decreto Legislativo n. 509 del 1994, rispondono ad uno specifico interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale e sono improntate al principio solidaristico. Vigendo il regime di integrale autofinanziamento, ogni episodio di prescrizione diminuisce la provvista delle Casse e dunque mette a rischio l’adempimento dei generali doveri di solidarieta’ endocategoriale, sicche’ una rilevante abbreviazione dei termini prescrizionali non potrebbe che comportare ripercussioni negative sui risultati di bilancio. Deduce che, ove le disposizioni di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, dovessero ritenersi applicabili alle Casse dei liberi professionisti, esse sarebbero costituzionalmente illegittime, atteso che la riduzione a cinque anni del termine di prescrizione determina la lesione del diritto di difesa dell’ente previdenziale, al quale verrebbe inopinatamente sottratta la possibilita’ di far valere in sede giudiziale le sue ragioni.
Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del quarto motivo di ricorso che e’ manifestamente infondato.
La questione dedotta dalla ricorrente e’ stata posta piu’ volte all’esame di questa Corte e decisa in senso sfavorevole all’ente previdenziale.
Con sentenza n. 5522 del 9 aprile 2003 e’ stato affermato che la Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell’articolo 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicche’ e’ venuta meno la connotazione di specialita’ in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali.
Tale principio e’ stato ribadito da questa Corte (cfr. Cass. 13 febbraio 2006, n. 26621; Cass. 29 novembre 2007, n. 24910; Cass. 6 luglio 2011, n. 14864; si veda anche la recente Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050) con specifico riferimento ai crediti contributivi dell’INARCASSA, per i quali e’ stato ritenuto che dovesse essere applicata la nuova normativa, diversamente da quanto sostenuto dal predetto ente previdenziale, secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale di cui alla Legge n. 6 del 1981, articolo 18, e la prescrizione decennale ivi prevista, in forza del principio lex specialis derogai leggi generali.
Questa Corte ha pure ritenuto l’applicabilita’ dell’articolo 3, comma 9, cit. ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. 1 luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n. 9408, Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140.
Il tenore della disposizione di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, non lascia spazio ad interpretazioni diverse.
Da essa si evince che il legislatore ha inteso regolare l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti. Infatti la previsione di cui alla lettera b), riferita a “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, e’ onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria.
Ne’ puo’ ritenersi che l’articolo 3, comma 10, contenga il richiamo ad una disposizione in tema di sospensione dei termini di prescrizione (Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 19, convertito con modificazioni nella Legge n. 638 del 1983), che non si applicherebbe ai liberi professionisti.
Tale circostanza, infatti, non esclude la portata generale ed organica della normativa in questione, la quale si applica a “tutte” le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatorie, comprese quelle relative ai liberi professionisti.
Inconferente e’, poi, il richiamo al processo di privatizzazione delle Casse dei liberi professionisti, al loro regime di autofinanziamento, alle ripercussioni negative che una abbreviazione dei termini prescrizionali potrebbe comportare sui risultati di bilancio degli enti previdenziali, al vantaggio che ricaverebbero da un termine di prescrizione ridotto i professionisti non adempienti all’obbligo contributivo.
Trattasi di questioni che concernono profili, in verita’ di scarsa rilevanza, tutti superati dalla decisiva circostanza che il testo normativo non contiene limitazioni di sorta. Nessuna deroga, in particolare, e’ prevista dalla norma per gli enti previdenziali c.d. “privatizzati” in quanto il Decreto Legislativo n. 509 del 1994, mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, trasformandole in enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l’ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarita’ previste dalla Legge n. 335 del 1995.
Manifestamente infondata e’ infine la questione di legittimita’ costituzionale della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10, ove queste disposizioni dovessero ritenersi applicabili alle Casse dei liberi professionisti.
A prescindere dalla considerazione che per i contributi relativi al periodo precedente la data di entrata in vigore della legge e’ stato mantenuto il termine decennale di prescrizione in presenza di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente, va osservato che per le contribuzioni successive a detto periodo la situazione delle Casse non appare dissimile da quella degli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, onde una eventuale diversita’ di trattamento con riguardo al termine di prescrizione sarebbe oltre che ingiustificata, irragionevole.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata deve, poi, ritenersi manifestamente infondato anche il primo motivo.
La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, anche alle sanzioni civili, il termine di prescrizione quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9. A sostegno della censura ha richiamato Cass. 10 agosto 2006, n. 18148, secondo cui, costituendo le sanzioni civili una obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non e’ ad esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime obbligazioni.
L’orientamento citato dalla ricorrente (confermato dalla sola successiva Cass. 6 luglio 2011, n. 14864) e’ stato tuttavia superato da molteplici e conformi pronunce successive.
E’ stato, infatti ritenuto che in tema di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).
Deve, dunque, considerarsi prevalente l’indirizzo favorevole alla sussistenza di una identica natura giuridica del credito per sanzioni civile rispetto a quello per contributi evasi.
In ogni caso, anche a voler sostenere una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, sia in ragione della diversita’ di disciplina e dei diversi presupposti che ne scaturiscono, sia per espressa disposizione di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: articoli 2754 e 2788 cod. civ.), tale diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorieta’, evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d’anno. Seppure tale carattere non significa attribuzione a tali somme aggiuntive la medesima natura degli interessi civilistici, caratterizzati dall’elemento della periodicita’ (con la conseguente inapplicabilita’ del termine quinquennale di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4), tuttavia l’individuazione del termine prescrizionale non puo’ che riferirsi alle norme di legge che, nello specifico, regolano la materia delle conseguenze dell’inadempimento contributivo.
Di conseguenza, le doglianze della ricorrente vanno disattese.
Invero, con ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, una causa avente ad oggetto analoga questione e’ stata da questa Corte rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione al contrasto determinatosi (in particolare tra la decisione Cass. 6 luglio 2011, n. 14864 e le altre, di segno contrario, sopra citate).
Valutera’ il Collegio l’opportunita’ di attendere le determinazioni del Primo Presidente e quelle, eventuali, della Sezioni Unite.
Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Occorre innanzitutto rilevare un profilo di inammissibilita’ laddove, pur a fronte di denunciati vizi di violazione di legge, in realta’ la ricorrente lamenta principalmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre a ritenere interrotto il termine di prescrizione, e dunque un vizio motivazionale.
Per il resto, la ricorrente pretende un riesame degli atti di causa inammissibile in questa sede di legittimita’.
La Corte territoriale, peraltro, con puntuale ricostruzione di tutti gli atti sottoposti alla sua valutazione ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non potesse essere attribuita valenza probatoria, ai fini del ricevimento da parte del (OMISSIS) delle missive indicate in appello, a documenti (peraltro neppure analiticamente indicati) che non contenevano alcun riferimento “a note con le quali l’opponente aveva risposto alle comunicazioni contestate” o a un “carteggio tra le parti” (evidenziando altresi’, al riguardo, che mancava un riscontro tra alcuni atti citati dall’appellante e quelli presenti nel fascicolo della fase monitoria) ovvero anche a documenti (tutti di provenienza dell’Istituto) che contenevano il riferimento alla corrispondenza inter partes.
Trattasi di motivazione congrua e logica che resiste alle censure della ricorrente.
Il terzo motivo di ricorso e’ in parte assorbito dalla decisione sul quarto motivo ed in parte inammissibile.
La richiesta di condanna al “versamento delle somme dovute per contributi in riferimento agli anni successivi al 1998, con gli accessori di legge fino al soddisfo” e’, infatti, in parte assorbita dalla ritenuta prescrizione dei crediti anteriori al gennaio 2003.
Per il resto le doglianze della ricorrente risultano assolutamente generiche e non e’ dato evincere se il (minor) credito riconosciuto dal Tribunale (con la corretta applicazione della prescrizione quinquennale) sia stato eventualmente quantificato senza tener conto della esigibilita’ dei contributi solo a far data dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso (riservata al collegio ogni valutazione in ordine all’ordinanza interlocutoria di cui sopra si e’ detto), il tutto con ordinanza, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., n. 5″.
2 – Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
3 – L’Inarcassa ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
4 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia non scalfite dalla memoria ex articolo 380 bis cod. proc. civ. con la quale l’Inarcassa si e’ limitata sostanzialmente a riproporre le ragioni esposte a sostegno dei motivi di ricorso e a ribadire la diversita’ della natura delle somme aggiuntive rispetto ai contributi.
Va, in ogni caso, ulteriormente precisato che non sussistono ragioni per rimeditare l’indirizzo di questa Corte gia’ espresso con le decisioni Cass. 9 aprile 2003, n. 5522, Cass. 13 febbraio 2006, n. 26621, Cass. 29 novembre 2007, n. 24910, Cass. 6 luglio 2011, n. 14864 e ribadito con la piu’ recente Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 secondo il quale, con l’entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, sono state abrogate per assorbimento le previgenti discipline differenziate, sicche’ e’ venuta meno la connotazione di specialita’ in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali e dunque non puo’ piu’ applicarsi la norma di cui all’articolo 18 della legge n. 6 del 1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) per cio’ che riguarda l’indicazione del termine di prescrizione decennale riferito ai contributi, ivi previsto.
Occorre, poi evidenziare che questa Corte a Sezioni unite, con la recente decisione n. 5076 del 13 marzo 2015 intervenuta a seguito dell’ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, ha precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi e’, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione ovile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticita’ funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, si’ che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticita’ funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”.
Le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticita’, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, si’ che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”.
Con tale decisione, le Sezioni unite hanno, dunque, mostrato di aderire all’indirizzo (si vedano le gia’ ricordate cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906, Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194) secondo cui l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorieta’, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale (“l’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticita’ funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione”), pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo si’ che l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio).
Non vi e’ dubbio allora che, costituendo l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (cosiddette sanzioni civili) una conseguenza automatica – legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo ed assolvendo tale obbligo una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in ragione dell’affermata sussistenza di un legame di automaticita’ funzionale, resti soggetto al medesimo regime prescrizionale.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’articolo 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.
4 – In conclusione il ricorso va rigettato.
5 – Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimita’, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
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