Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 6 dicembre 2016, n. 24999

Il verbale meccanizzato non necessita di attestazione di conformità all’originale e in presenza di segnaletica verticale per la sosta a pagamento gli stalli blu non sono indispensabili per la validità della prescrizione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 6 dicembre 2016, n. 24999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10504-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1785/2014 del TRIBUNALE di MISSINA del 29/07/2014, depositata il 22/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che (OMISSIS) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, depositata il 22 agosto 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 3258 del 2011, di rigetto dell’opposizione proposta dalla sig.ra (OMISSIS) avverso il verbale della Polizia Municipale del Comune di Messina con cui era stata contestata la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7, commi 1, lettera f), e articolo 15, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta;

che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della validita’ formale del verbale di contestazione, non fossero richieste l’attestazione di conformita’ del verbale all’originale e la notifica del verbale in originale (“copia rosa”);

che il Tribunale ha poi osservato che la zona di parcheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile dalle fotografie allegate agli atti, e tale segnalazione esplicava effetto pur in assenza di segnaletica orizzontale (strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi);

che l’intimato Comune di Messina non ha svolto difese.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 201, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 385, articolo 113 c.p.c., comma 1, articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., comma 1, e articolo 277 c.p.c., comma 1, L. n. 689 del 1981, articolo 23, u.c.;

che la doglianza, con la quale e’ riproposta la questione della nullita’ del verbale di contestazione per mancanza di attestazione di conformita’ all’originale e per mancata contestuale notificazione di copia autentica del verbale originale, e’ infondata;

che nel caso di specie, come attestato nel ricorso (pag. 3) il verbale di contestazione notificato alla ricorrente era formato con sistema meccanizzato;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 201 (C.d.S.), l’articolo 385 Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al comma 3, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, e’ parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed e’, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 1226 del 2005);

che non e’ invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorche’ l’atto notificato non rechi l’attestazione di conformita’ al documento informatico (Cass., sez. 1, sentenza n. 20117 del 2016);

che, cosi’ integrata la motivazione del Tribunale, non sussiste la denunciata violazione di legge;

che con il secondo motivo e’ dedotta violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7, commi 8, 9, 10 e 11, articolo 37, comma 1, articolo 38, comma 5, articolo 40, comma 1, lettera f), L. n. 689 del 1981, articolo 1 e articolo 23, u.c., articolo 113 c.p.c., comma 1, articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., comma 1, e articolo 277 c.p.c., comma 1, nonche’ della didascalia di cui alla figura 2 444 degli allegati al titolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

che la ricorrente assume l’erroneita’ della ricognizione della disciplina riguardante i parcheggi a pagamento effettuata dal Tribunale, e l’omessa valutazione degli elementi probatori dedotti in appello, evidenziando che nella specie risultava assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa;

che la doglianza e’ infondata;

che il Tribunale ha rilevato, dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, la presenza in loco di cartello verticale che segnalava la zona a traffico limitato e i parametri – fasce orarie ed importo – della tariffa applicata alla sosta dei veicoli;

che la sufficienza del cartello orizzontale a documentare la disciplina dell’area risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la segnalazione verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perche’ siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto (Cass., sez. 2, sentenza n. 21883 del 2009);

che il ricorso e’ rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di difesa della parte intimata;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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