Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 3 agosto 2016, n. 16271

Una decisione corrispondente all’interesse del minore in merito al suo affidamento – verificando, in particolare, se possa esserne disposto il rientro presso uno dei genitori ovvero se, invece, debba confermarsi l’affidamento ai servizi sociali e la sua collocazione nella comunità che lo ospita – può essere adottata dal Giudice all’esito della riconsiderazione di tuti gli elementi emersi dagli accertamenti peritali svolti nel corso del giudizio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 3 agosto 2016, n. 16271

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso dall’avv. (OMISSIS), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2568/13 della Corte di appello di Milano, emessa il 27 marzo 2013 e depositata il 20 giugno 2013, n. R.G. 2635/2011.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Monza, dopo aver dichiarato, con sentenza non definitiva n. 2540/2010, la separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e respinto le domande di addebito proposte da entrambe le parti, ha pronunciato sentenza definitiva n. 1691/2011 con la quale ha affidato il figlio minore (OMISSIS), nato il (OMISSIS), al servizio sociale del Comune di (OMISSIS), con collocamento in comunita’ terapeutica individuata dall’ente affidatario, ha posto a carico del (OMISSIS) un assegno di 500 Euro a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
2. La Corte di appello di Milano ha confermato tale decisione, disponendo che il minore resti presso la comunita’ che attualmente lo ospita sino al termine dell’anno scolastico 2013/2014 e che l’ente affidatario riferisca all’autorita’ giudiziaria minorile competente almeno tre mesi prima del predetto anno affinche’ siano assunti i provvedimenti necessari a tutela del minore, anche in ordine al suo successivo affido e, comunque, immediatamente in caso di pregiudizio per lo stesso. Ha condannato la (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio e della CTU.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) CTU di secondo grado in luogo di quelle esperite nel primo grado, con riferimento a un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5); b) omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice aderito acriticamente alle risultanze della perizia espletate nel corso del procedimento di secondo grado e omesso ogni motivazione in ordine alla mancata considerazione circa le critiche mosse a tale perizia dalla difesa della signora (OMISSIS) e dalla perizia del consulente di parte nominato dalla stessa.
Ritenuto che:
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione fattuale e giuridica.
Il ricorso appare fondato in quanto la motivazione della Corte di appello non analizza dettagliatamente, a causa del carattere interlocutorio della decisione sul regime di affidamento del minore, le valutazioni compiute nel corso del primo grado dal consulente tecnico rendendo cosi’ arduo il confronto con le valutazioni compiute dal CTU nominato nel corso del giudizio di appello. Confronto la cui mancata esplicitazione costituisce proprio l’oggetto della impugnazione per cassazione. In particolare la motivazione non presenta una compiuta rappresentazione delle osservazioni effettuate, nel corso del giudizio, sul minore e sui suoi genitori e non consente di rendere chiaramente comprensibili e di confrontare le scelte indicate, come piu’ confacenti all’interesse del minore, dagli ausiliari nominati nel corso dei due gradi del giudizio di merito e dai periti di parte. All’esito della riconsiderazione di tutti gli elementi emersi dagli accertamenti svolti e potendo acquisire altresi’ ulteriori elementi decisivi di valutazione derivanti della conclusione del percorso terapeutico cui ha fatto cenno la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello potra’ quindi adottare una decisione corrispondente all’interesse del minore in merito al suo affidamento verificando la possibilita’ di un rientro del minore presso uno dei genitori ovvero confermando l’affidamento ai servizi sociali e la sua collocazione nella comunita’ che lo ospita.
P.Q.M.

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