Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 28 novembre 2016, n. 24137

Il decreto di condanna che sia stato tempestivamente notificato al Ministero della Giustizia non è inefficace nell’ipotesi in cui non sia stato notificato all’Amministrazione anche il relativo ricorso; si tratta di un’ipotesi di nullità della notifica sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 28 novembre 2016, n. 24137

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22454/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) e dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 923/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 5/05/2014, depositato il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta alla memoria ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto di condanna al pagamento di Euro 3.000,00 in favore di ciascun ricorrente emesso dal medesimo ufficio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ne dichiarava l’inefficacia. A sostegno della pronuncia la circostanza che i ricorrenti avessero notificato nel termine perentorio solo il decreto e non anche il ricorso, con conseguente lesione del diritto di difesa dell’Amministrazione reclamante.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono la (OMISSIS) ed i (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 156 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, articolo 5, dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 6, par. 1 della Convenzione nonche’ – in subordine – omessa pronuncia, non ritenendo condivisibile l’interpretazione della L. n. 89 del 2001, articolo 5, operata dalla Corte distrettuale che non tiene in alcun conto che il Ministero ha ritualmente proposto opposizione e cio’ avrebbe comportato una sanatoria di qualsivoglia irregolarita’ della notifica.

La censura e’ fondata.

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. n. 134 del 2012, ha innovato il procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, prevedendo un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile.

Pur vero che gli odierni ricorrenti hanno notificato il decreto ingiuntivo al Ministero, senza provvedere alla notifica del relativo ricorso. Tale evenienza pero’ non puo’ essere ricondotta alla ipotesi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullita’ (Cass. n. 17555 del 2006; Cass. n. 6470 del 2011; Cass. n. 16759 del 2011).

Questa Corte ha, del resto, affermato che il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall’articolo 188 disp. att. c.p.c., e’ ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto e’ stato notificato, ancorche’ fuori termine, o la notifica sia affetta da nullita’, l’unico rimedio esperibile e’ l’opposizione ai sensi dell’articolo 645 c.p.c. (Cass. n. 8126 del 2010; Cass. n. 19239 del 2004).

Nel caso di specie si e’ in presenza di una notificazione non inesistente bensi’ incompleta, che da luogo ad un vizio qualificabile come ipotesi di nullita’, riconducibile alla previsione dell’articolo 156 c.p.c. e, pertanto, disciplinando l’articolo 188 disp. att., unicamente i casi di notificazione mancante o giuridicamente inesistente, lo stesso non e’ applicabile, sicche’ avendo il Ministero proposto tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter, nessuna violazione del diritto di difesa risulta palesata.

Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va accolto e cassato il decreto impugnato, con rinvio, per un nuovo esame della domanda, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione

 

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