Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 11 maggio 2017, n. 11702

Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto odi precedenza. Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 11 maggio 2017, n. 11702

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6575/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFEITURA DI BERGAMO, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1831/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO, emessa il 03/06/2014 e depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) dell’Avvocatura dello Stato, che si riporta agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la Prefettura di Bergamo, che resiste con controricorso, lamentando che il Tribunale di Bergamo ha rigettato il suo appello confermando, sia pure con integrazione della motivazione, la sentenza del GP relativa a prosecuzione della marcia nonostante la luce semaforica gialla.

Il tribunale ha statuito che il verbale fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati e liberamente valutabile su ogni altro elemento ed era pacifico che la parte aveva proseguito la marcia nonostante la luce gialla.

La ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto in relazione all’articolo 2700 c.c.;

2) violazione di norme di diritto in relazione all’articolo 2697 c.c..

Le censure non sono risolutive rispetto ad una sentenza che ha statuito che la ricorrente aveva la possibilita’ di fermarsi in condizioni di sicurezza tanto che i verbalizzanti che la precedevano si erano fermati.

Questa Corte non ignora che il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell’accensione della luce gialla vale in relazione alla velocita’ del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimita’ di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocita’ in base alle normali regole di comune prudenza.

L’orientamento di questo Supremo Collegio e’ costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed e’ stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non puo’ essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocita’ non superiore ai 50 km/h, sicche’ un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo (Cass. 1.9.2014 n. 18470, etc).

Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorche’ segnalante a suo favore luce verde, non e’ esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.

L’osservanza di questa condotta e’ applicazione del piu’ generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (articoli 140, 141, 145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto odi precedenza (Cass. 21.7.2006 n. 16768).

Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla.

Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in Euro 800 per compensi e da’ atto della sussistenza ex dpr 115/2002 dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *