In caso di accoglimento dell’opposizione a sanzione amministrativa per mancata notifica del verbale, sono soccombenti la P.A. e l’ente esattore, che, pertanto, vanno condannati in solido alle spese di lite
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
sentenza 1 settembre 2016, n. 17502
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24081/2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza a 8356/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione contro (OMISSIS) e nei confronti di Roma Capitale, che resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma 10.4..2014 che ha condannato Roma Capitale ed Equitalia in solido alle spese.
Parte ricorrente denunzia violazione dell’articolo 91, e dell’articolo 97 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 12, 24 e 25, per avere il tribunale palesemente errato nel ritenere (OMISSIS) soccombente in primo grado e conseguentemente nel ritenere erronea la compensazione delle spese in quel giudizio condannandola alle spese dei due gradi. E’ il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’articolo 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex articolo 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).
Nella specie, l’opposizione alla cartella e’ stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.
A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.
Al riguardo va rilevato che, se e’ vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalita’ che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
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