Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6140

La confessione stragiudiziale, con la quale il debitore ammette il credito non può essere utilizzata dal terzo.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 9 marzo 2017, n. 6140

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9084/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 363/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, osserva quanto segue.

(OMISSIS) ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi, avverso sentenza 30 gennaio – 10 marzo 2015 con cui la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame da lui proposto avverso sentenza del 20 novembre 2010 del Tribunale di Palermo, che aveva respinto la sua opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un debito del quale il giudice d’appello ha ritenuto che l’attuale ricorrente avesse confessato l’esistenza. Si difendono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), che avevano introdotto in via monitoria la domanda di pagamento del debito e avevano resistito in appello.

Il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Il reale nucleo del ricorso – come dimostra la stessa memoria depositata dal ricorrente, che da tale motivo prende le mosse, anziche’ dal primo – e’ il secondo motivo, che denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2734 e 2735 c.c., adducendo l’inesistenza della prova legale confessoria sulla base della quale, invece, si e’ fondato il giudice d’appello nel rigetto del gravame.

Invero, la corte territoriale impernia il suo decisum proprio sul riconoscimento dell’esistenza di una confessione del debito da parte del (OMISSIS). Quest’ultimo si era opposto avverso decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 10 dicembre 2007 che gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 312.365,81, oltre a interessi sul capitale di Euro 299.219,66 dal 21 ottobre 2007 al saldo, agli attuali controricorrenti, adducendo la mancanza di prova scritta e comunque l’inconsistenza della pretesa creditoria. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, valorizzando una scrittura privata del 22 luglio 1997 con cui l’opponente, che l’aveva sottoscritta, si sarebbe riconosciuto debitore di (OMISSIS) e (OMISSIS) per la complessiva somma di Lire 1.250.000.000; e cio’ tenendo in conto che (OMISSIS), in proprio e come procuratrice generale di (OMISSIS), aveva poi con scrittura privata del (OMISSIS) ceduto il credito agli attuali controricorrenti, credito di cui, per i pagamenti frattanto effettuati, sarebbe residuato quanto ingiunto nel decreto.

A fronte del motivo d’appello nel senso che l’inversione dell’onere della prova di cui all’articolo 1988 c.c., non vale per soggetti terzi rispetto a quelli nei cui confronti sia resa la ricognizione del debito, la corte territoriale ha ritenuto dirimente la constatazione che “l’atto datato 22/7/1997 contenga, oltre al riconoscimento di debito, una vera e propria confessione, proveniente dal (OMISSIS), contenente la dichiarazione di fatti storici allo stesso sfavorevoli, dai quali emerge l’esistenza del rapporto fondamentale sottostante alla ricognizione del debito”; e “la confessione concernente l’esistenza del credito ha valore di prova legale”.

La confessione, dunque, secondo il giudice d’appello ha pienamente provato l’esistenza del credito. Avendo peraltro l’allora appellante addotto che, anche qualora si ritenesse sussistente in tale scrittura privata una confessione stragiudiziale, questa non avrebbe valore di prova legale in quanto non resa alla controparte o al suo rappresentante ex articolo 2735 c.c., bensi’ a soggetti terzi estranei al presente giudizio – ovvero i suddetti (OMISSIS) -, la corte ribatte che cio’ non incide, “posto che la confessione e’ stata rivolta agli originari creditori, mentre gli appellati, dal canto loro, hanno fondato direttamente e legittimamente il loro diritto sull’atto di cessione del credito del 4/1/ 2005”.

In realta’, con quest’ultima argomentazione la corte territoriale anzitutto contraddice se stessa, poiche’ poco prima, come si e’ visto, aveva qualificato “pienamente provata” l’esistenza del credito ingiunto mediante la confessione stragiudiziale. Il preteso diritto di credito degli (OMISSIS), in tal modo, la stessa corte ha riconosciuto che non puo’ fondarsi esclusivamente sull’atto di cessione del credito: occorre invece anche la prova dell’esistenza del credito ceduto, che infatti il giudice d’appello si e’ premurato di individuare (si prescinde, per ora, dalla correttezza dell’identificazione nella confessione stragiudiziale de qua), laddove se solo l’atto di cessione del credito fosse stato idoneo fondamento del diritto fatto valere a mezzo del decreto ingiuntivo j la ricerca della prova dell’esistenza del credito al di la’ di tale atto di cessione sarebbe risultata del tutto superflua. Al contrario, logicamente, come si e’ visto la corte territoriale ha avviato il suo percorso motivazionale proprio dalla ricerca di tale prova, come necessario elemento ulteriore e ontologicamente antecedente rispetto alla prova dell’esistenza di un atto di cessione.

Occorre, a questo punto, valutare la correttezza normativa con cui il giudice d’appello ha proceduto all’identificazione, appunto, della prova dell’esistenza del credito ceduto.

L’articolo 2735 c.c., circoscrive inequivocamente alla confessione stragiudiziale “fatta alla parte o a chi la rappresenta” l’effetto di prova legale confessoria conforme alla confessione giudiziale di cui all’articolo 2733 c.c.; al contrario, la confessione stragiudiziale resa ad altri non vincola il convincimento del giudice, che rimane, secondo il canone generale che caratterizza l’accertamento di merito, libero nel suo apprezzamento (cfr. ex multis Cass. sez. L, 7 settembre 2015 n. 17702, Cass. sez. 6-3, ord. 13 novembre 2014 n. 24187, Cass. sez. L, 15 dicembre 2011 n. 27042, Cass. sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2011 n. 27024, Cass. sez. 2, 16 dicembre 2010 n. 25468, Cass. sez. L, 15 dicembre 2008 n. 29316, Cass. sez. 3, 7 maggio 2007 n. 10304, Cass. sez. 3, 14 dicembre 2001 n. 15849, Cass. sez. L, 16 agosto 2000 n. 10825 e Cass. sez. 3, 17 aprile 1997 n. 3309). Apprezzamento che puo’, in forza di tale liberta’ che trova confine soltanto nella legittimante esternazione motivazionale, anche porla ad esclusivo fondamento della sua decisione (espressamente in tal senso Cass. sez. 3, 3 agosto 2005 n. 16223 e Cass. sez. L, 25 agosto 2003 n. 12463).

Da cio’ deve desumersi, allora, che, nel caso in cui un creditore, nei cui confronti il debitore abbia reso una confessione stragiudiziale nel senso dell’esistenza del credito, ceda il credito ad un terzo, quest’ultimo, benche’ divenuto cessionario (pro solvendo o pro soluto che sia) del credito, non fruisce della valenza di prova legale di tale confessione stragiudiziale, non verificandosi, per espressa volonta’ del legislatore, alcuna translatio degli effetti giuridici della confessione come prova vincolante pur in presenza di una translatio di posizione sostanziale tra chi e’ stato il recettore della confessione e chi di quest’ultima intende avvalersi. Qualora, dunque, il cessionario la invochi nei confronti del ceduto, competera’ al libero convincimento del giudicante di merito valutare quale incidenza essa effettivamente rivesta, e cio’ anche, eventualmente, fino al ritenerla pienamente probante, ipotesi in cui, peraltro, il convincimento deve essere legittimato con un’adeguata motivazione, che consenta di comprendere sulla base di quali specifiche ragioni sia emerso, nel caso concreto, un siffatto peso probatorio nella confessione stragiudiziale resa dal ceduto al cedente.

In considerazione di quanto osservato, e assorbito ogni altro profilo, la sentenza – ove la cognizione del giudice di merito si e’ pertanto plasmata sulla violazione dell’articolo 2735 c.c., incorrendo in un malgoverno del canone normativo pertinente alla valutazione del tipo di prova utilizzata – deve quindi essere cassata con rinvio (anche per le spese del grado) alla stessa corte territoriale in diversa composizione, affinche’ valuti in conformita’ all’articolo 2735 c.c., secondo il parametro del libero convincimento ed esternando la valutazione con la motivazione conseguentemente necessaria, la confessione stragiudiziale di cui si tratta – che non costituisce prova legale – allo scopo di espletare un corretto accertamento della fondatezza o meno dell’azione monitoriamente introdotta dagli (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS).

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione

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