Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 giugno 2016, n. 11764

L’art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che l’accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 8 giugno 2016, n. 11764

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE TUTTI EREDI (OMISSIS);
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/04/2016 dal Consigliere RELATORE Dott. CRISTIANO MAGDA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:
1) (OMISSIS) impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 14.3.014 che, nella controversia societaria da lei promossa contro la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) ed altri, pur dando atto che ella aveva aderito all’eccezione di incompetenza sollevata dai tre convenuti costituiti, nel declinare la propria competenza in favore del Tribunale delle Imprese di Venezia, l’ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle controparti.
2) Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) contesta che nella specie potesse trovare applicazione il principio della soccombenza; rileva al riguardo che l’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza del convenuto comporta, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., comma 2, l’esclusione di ogni potere del giudice di decidere nel merito e, in conseguenza di pronunciare sulle spese, sulle quali e’ tenuto a provvedere il giudice competente.
3) Col secondo motivo la ricorrente lamenta che le spese siano state liquidate in misura eccessiva, ovvero aumentando del 100% il compenso professionale base, nonostante i tre convenuti, ancorche’ separatamente costituiti, avessero svolto identiche difese e che siano stati inoltre riconosciuti a ciascuna delle controparti Euro 100 per spese vive non documentate.
4) Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..
5) Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso a (OMISSIS) e (OMISSIS) con plichi raccomandati spediti il 24.9.2014 a mezzo del servizio postale, ma ha omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno delle raccomandate, la cui produzione, in assenza di attivita’ difensiva degli intimati, e’ necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che, non versandosi in ipotesi di cause inscindibili, a meno che la (OMISSIS) non provveda al deposito degli avvisi di ricevimento al piu’ tardi all’udienza camerale, il ricorso proposto nei confronti dei predetti intimati dovrebbe essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).
6) Cio’ premesso, il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, posto che l’articolo 38 c.p.c., comma 2 puo’ trovare applicazione solo in materia di competenza per territorio derogabile, mentre allorche’ sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che la accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito e’ tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
7) Il secondo motivo appare inammissibile, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto si fonda su due presupposti di fatto (l’avvenuto raddoppio del compenso base spettante al procuratore dei tre convenuti – il riconoscimento di spese vive non documentate) che la corte di legittimita’, che non puo’ scendere all’esame diretto degli atti di causa, non e’ in grado di riscontrare in difetto di qualsivoglia deduzione concernente il valore della controversia ed i minimi e massimi dello scaglione tariffario applicabile, nonche’ della specifica allegazione delle comparse di costituzione delle controparti.
Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Va dato atto che il ricorso risulta ritualmente notificato anche alle parti che non hanno svolto attivita’ difensiva ed e’ pertanto ammissibile anche nei loro confronti. Cio’ premesso, il collegio condivide le conclusioni della relatrice, contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata in via del tutto generica e con riferimento a un precedente non applicabile al caso di specie.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’unica parte controricorrente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della (OMISSIS) s.r.l., che liquida in Euro 1.200, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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