Nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato deve essere ammesso al chirografario

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 7 giugno 2016, n. 11656

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1619-2013 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 15/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:
1) Il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione ex articolo 98 l. fall. proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ed ha riconosciuto collocazione privilegiata speciale al credito tributario di Euro 222.294,32 insinuato dalla societa’, che il G.D. aveva ammesso al chirografo.
Il giudice del merito ha ritenuto infondata l’eccezione svolta dal curatore ai sensi dell’articolo 93, comma 3, n. 4 L. fall. e, richiamando il principio enunciato da Cass. S.U. n. 16060/01, ha escluso che, in sede di formazione dello stato passivo, il creditore che chiede il riconoscimento di un privilegio speciale debba dare indicazione del bene oggetto della causa di prelazione.
Il decreto e’ stato impugnato dal curatore del Fallimento della (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
(OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.
2) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 93, comma 3, n. 4) della l. fall., articoli 2746, 2755 e 2775 c.c., deduce che il principio di diritto sul quale il tribunale ha fondato la decisione – enunciato dalle S.U. con riguardo a fattispecie soggetta, ratione temporis, alla disciplina anteriore alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006 – non e’ piu’ applicabile nell’attuale regime.
3) Il motivo appare manifestamente fondato.
Il Fallimento della (OMISSIS) e’ stato dichiarato il 18.12.09 ed e’ dunque soggetto alla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e succ. modd.
L’articolo 93, comma 3, n. 4) L. fall. novellato, applicabile ratione temporis, stabilisce che il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere “l’eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonche’ la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”; il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede poi che, se tale requisito e’ omesso o del tutto incerto, “il credito e’ considerato chirografario”.
Il tenore testuale delle predette disposizioni non lascia spazio ad una diversa interpretazione: non v’e’ dubbio, pertanto, che nel caso in cui il creditore che ha chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale ometta di specificare su quale bene intende esercitare la prelazione, il credito dallo stesso insinuato debba essere ammesso al chirografo (cfr. Cass. n.7287/013).
Va escluso, per contro, che possa farsi applicazione del principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 16060/01 che, come correttamente rilevato dal ricorrente, fa riferimento a fattispecie regolata dall’articolo 93 l. fall. ante riforma, norma che, ai fini del riconoscimento del privilegio generale o speciale, si limitava a richiedere che il creditore indicasse le ragioni della prelazione.
Il tribunale ha dunque errato nel riconoscere collocazione privilegiata speciale al credito di (OMISSIS), che nella domanda non aveva individuato i beni oggetto di prelazione.
Resterebbero assorbiti i due successivi motivi del ricorso, che ripropongono la medesima questione sotto il profilo dell’error in procedendo e del vizio di motivazione.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, e per la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione anche per le spese del prese (e giudizio di legittimita’.

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